Lo smart working può essere adottato dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, ovvero utilizzando la procedura “semplificata” attualmente in uso. Tale possibilità permane fino alla fine dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
Le nuove modalità di lavoro agile, decorrenti dal 1° agosto 2020, dovranno, invece, rispondere ai dettami degli artt. 18 e ss. della L. n. 81/2017.
È quanto si legge dalle faq del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, aggiornate il 9 luglio 2020.
In tema di lavoro agile, il datore di lavoro del settore privato - fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 – deve comunicare al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito.
Nel caso di comunicazioni già inviate, ciò può essere eseguito modificando lo stesso file utilizzato per la comunicazione "massiva semplificata", qualora fosse stata utilizzata tale modalità di comunicazione, oppure procedendo con una comunicazione "massiva" o singola di modifica, qualora fosse stata utilizzata la procedura già disponibile prima dell'insorgere della pandemia.
L'art. 25, co. 1, del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020, dispone che anche i dipendenti pubblici, in conseguenza della sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, hanno dritto a fruire dello specifico congedo previsto per i dipendenti privati entro il 31 luglio 2020.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che, nel nucleo familiare, non vi sia altro genitore a beneficiare di strumenti di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore.
Nei casi in cui non vi siano oggettivamente le condizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio:
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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