Con messaggio n. 311 del 26 gennaio 2016, l’INPS ha fornito chiarimenti in merito agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo.
Ricorda innanzitutto l’Istituto che, poiché non esistono più limitazioni riferite ai settori produttivi, il lavoro accessorio è utilizzabile anche nel settore dello spettacolo tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico previsto per legge.
Premesso quanto sopra, il messaggio INPS n. 311/2016 sottolinea che, anche se nel caso di specie la prestazione è svolta nel settore dello spettacolo, per instaurare il rapporto di lavoro il committente è tenuto ad effettuare la comunicazione obbligatoria alla DTL competente, prima dell’inizio della prestazione lavorativa.
Infine, viene ricordato che per il lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all'art. 10, del D.Lgs.C.P.S. n. 708/1947.
Si evidenzia che, nonostante quanto affermato dall’INPS nel messaggio in questione, al momento, non essendoci stata alcuna comunicazione di tipo diverso da parte del Ministero del Lavoro, si ritiene ancora valido quanto affermato dal Ministero stesso con nota prot. n. 3337 del 25 giugno 2015, per cui, fino a quando non saranno definite le nuove procedure, le comunicazioni dovranno essere effettuate tramite gli Istituti previdenziali con le vecchie modalità.
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