E' contraria al diritto dell'Unione una normativa nazionale che subordini la corresponsione di una remunerazione supplementare al superamento di soglie di attivazione identiche per dipendenti a tempo pieno e per quelli che lavorano a tempo parziale.
La Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 19 ottobre 2023, causa C-660/20, si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale che verteva sull’interpretazione dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, presentata nell’ambito di una controversia tra un pilota tedesco, assunto a tempo parziale, e il suo datore di lavoro, un vettore aereo, relativamente al diritto del primo alla corresponsione di una remunerazione per il tempo di servizio di volo supplementare svolto.
Sul fronte di tale renumerazione, lo stesso riteneva di essere stato trattato in modo meno favorevole rispetto a un lavoratore a tempo pieno, in assenza, peraltro, di ragioni obiettive che potessero giustificare tale differenza di trattamento.
Il suo contratto di lavoro, nel dettaglio, prevedeva una remunerazione di base, in funzione del tempo di servizio di volo, e una remunerazione supplementare, da riconoscere se avesse effettuato, in un mese, un certo numero di ore di servizio di volo e superato le soglie fissate al riguardo nel suo contratto di lavoro.
Tali soglie, però, erano identiche per i piloti che lavoravano a tempo pieno e per quelli che lavorano a tempo parziale.
A parere del pilota, invece, dette soglie avrebbero dovuto essere ridotte tenendo conto del numero di ore effettuate: se, infatti, le soglie di attivazione fossero state ridotte in proporzione al tempo di lavoro svolto, egli le avrebbe superate e avrebbe visto riconoscersi il diritto alla remunerazione supplementare.
Da qui la richiesta di ottenere la differenza tra la remunerazione già corrisposta e la remunerazione maggiorata sulla base delle soglie ridotte di attivazione, a titolo del tempo di servizio di volo supplementare dallo stesso svolto.
La Corte federale del lavoro della Germania, investita della controversia, si era rivolta alla Corte di giustizia dubitando che il rifiuto di ridurre le soglie di attivazione in maniera proporzionale alla durata del tempo di lavoro del ricorrente potesse ritenersi conforme alle disposizioni del sopra menzionato accordo quadro sul lavoro a tempo parziale.
Ebbene, la Corte di giustizia ha confermato la fondatezza dei dubbi sollevati.
Per i giudici europei, infatti, normative nazionali di questo tipo danno luogo a un trattamento meno favorevole per i lavoratori a tempo parziale, il che è contrario al diritto dell'Unione, a meno che tale trattamento sia giustificato da una ragione obiettiva, aspetto, quest'ultimo, che spetta al giudice nazionale verificare.
Nell’ambito del loro impiego, infatti, i lavoratori a tempo parziale esercitano le stesse mansioni dei lavoratori a tempo pieno oppure occupano il loro stesso posto.
Le situazioni di queste due categorie di lavoratori, quindi, siano comparabili e l'esistenza di soglie identiche per l’attivazione di una remunerazione supplementare, rappresenta, per i piloti a tempo parziale, un servizio di ore di volo più lungo che per i piloti a tempo pieno.
I piloti a tempo parziale hanno, in altri termini, un carico maggiore e soddisferanno ben più raramente le condizioni del diritto alla remunerazione supplementare rispetto ai loro colleghi a tempo pieno.
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