L’attuale situazione del Paese, afflitto dalla emergenza sanitaria Covid-19, sta determinando una persistente condizione di precarietà nelle prospettive e di criticità sotto il profilo organizzativo per molte delle imprese che si trovano a dover gestire la propria attività produttiva.
Accanto a misure volte a salvaguardare l’occupazione e il reddito dei lavoratori, il legislatore ha messo in campo dei provvedimenti finalizzati a rendere più elastica la gestione dei rapporti di lavoro.
Tra questi ultimi spicca la normativa in deroga introdotta dai decreti Covid-19 che ha reso più semplice il ricorso al lavoro a termine e che si aggiunge alla già preesistente disciplina della proroga assistita dei contratti a tempo determinato.
Vediamo quali opportunità sono concesse ai datori di lavoro.
La disciplina d’emergenza Anti-Covid ha allentato le limitazioni previste dal decreto Dignità su proroga e rinnovo dei rapporto di lavoro a tempo determinato.
Lo scopo è quello di agevolare le imprese nell’utilizzo dei contratti a termine in un periodo di incertezza e talora difficoltà economica causato dall’emergenza epidemiologica COVID-19.
La normativa ordinariamente in vigore consente la stipula di un contratto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a ventiquattro mesi.
Lo stesso limite opera in presenza di più contratti tra i medesimi soggetti, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale.
N.B. La violazione del limite massimo dei ventiquattro mesi comporta la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato sin dalla data del superamento. |
Le parti possono liberamente prorogare, fino ad un massimo di quattro volte, il contratto fino ad una durata complessiva di dodici mesi: oltre, è necessario giustificare la proroga con una delle causali previste.
In tutti i casi di rinnovo l’obbligatoria presenza delle causali.
Inoltre, in tutti i casi di rinnovo tra un contratto e quello successivo deve trascorrere un periodo (c.d. stop and go) di almeno:
- dieci giorni nel caso in cui il contratto scaduto abbia avuto durata non superiore a sei mesi;
- venti giorni nel caso in cui il contratto scaduto abbia avuto durata superiore a sei mesi.
Il decreto Agosto è ulteriormente intervenuto sul contratto a termine, rendendone possibile la proroga senza causale fino al 31 dicembre 2020.
La disciplina ordinaria, normata dal decreto Dignità, prevede che, una volta trascorsi i primi 12 mesi, il contratto a termine possa essere oggetto di proroga solo in presenza di una delle seguenti tre causali:
L’articolo 8 del Decreto Agosto ha eliminato, fino al 31 dicembre 2020, la necessità di apporre causali, consentendo ai datori di lavoro di rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta senza indicare le motivazioni.
In ogni caso, non è possibile superare, complessivamente, i 24 mesi di durata.
Nel contempo, il legislatore ha cancellato la norma che introduceva una proroga automatica obbligatoria dei contratti a termine per il periodo pari alla durata della sospensione dell’attività lavorativa per effetto dell’emergenza Covid-19.
Ne deriva che:
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, intervenendo nel merito con la nota numero 713 del 16 settembre 2020, ha specificato che è consentito “prorogare o rinnovare contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, pur sempre nel rispetto del termine di durata massima di 24 mesi, senza necessità delle causali di cui all’art. 19, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 81/2015″.
La nota INL precisa che il limite del 31 dicembre 2020 si riferisce alla data di formalizzazione della proroga o rinnovo del contratto.
Questo significa che ben può accadere che il contratto a termine venga prorogato anche al 2021, sempre nel rispetto del limite complessivo dei ventiquattro mesi, a patto che la lettera di proroga abbia data anteriore al 31 dicembre di quest’anno.
A prescindere dalla sussistenza dalla attuale situazione emergenziale, una volta raggiunto il massimale di durata previsto per i contratti di lavoro a tempo determinato, datore di lavoro e lavoratore hanno facoltà di stipulare un ulteriore contratto a termine, della durata massima di 12 mesi, dinanzi ad un Funzionario dell’Ispettorato del Lavoro territoriale competente.
Il contratto in deroga assistita è escluso dalla possibilità di rinnovare i contratti a termine senza l’indicazione delle motivazioni, poichè supera il limite dei 24 mesi prescritto dal legislatore quale massimale dei rapporti a termine entro il quale applicare la acausalità.
L’articolo 93 del Decreto Rilancio (Decreto Legge n. 34/2020 come modificato dall’articolo 8 del Decreto Agosto - Decreto Legge n. 104/2020), stabilisce che l’agevolazione debba essere applicata “ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi”.
Ne deriva che il datore di lavoro, nella stesura del contratto a termine, da sottoscrivere dinanzi al Funzionario dell’Ispettorato del Lavoro, deve indicare una delle causali previste dalla norma ordinaria.
Il Funzionario dell’ITL verificherà proprio la presenza della causale senza entrare nel merito della stessa.
La procedura da seguire per procedere alla sottoscrizione del contratto è la seguente:
Entro i sette giorni precedenti alla data dell’incontro, l’azienda interessata dovrà far pervenire presso l’Ufficio la seguente documentazione:
· copia del contratto a tempo determinato già sottoscritto dalle parti;
· documento di identità di datore di lavoro e lavoratore;
· indirizzo di posta elettronica attraverso il quale i soggetti parteciperanno alla riunione online;
Il Funzionario è tenuto a verificare il rispetto dello “stop & go” e la genuina volontà delle parti.
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