È stato appena pubblicato nella G.U. n. 231 del 3 ottobre 2017, il decreto ministeriale del 20 settembre 2017, adottato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, concernente l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.
Tale decreto completa le previsioni in materia di cui alla legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016) e modifica sia il precedente decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 20 settembre 2011 (G.U. n. 276 del 26 novembre 2011) che il decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67 (G.U. n. 108 dell'11 maggio 2011), che a loro volta, disciplinano la tematica in questione.
Ancor prima di addentrarci nelle questioni attinenti l’anticipo pensionistico, è bene approfondire il concetto di “lavoro usurante”, vista l’evoluzione normativa registrata nel tempo.
Innanzitutto, i lavoratori dipendenti - sia privati che pubblici - che abbiano svolto durante la propria vita lavorativa le attività individuate nell’art. 1 del decreto legislativo del 21 aprile 2011, n. 67, possono accedere alla pensione con requisiti agevolati previsti per i lavori usuranti.
In dettaglio, le attività in oggetto sono quelle che rientrano nelle seguenti macro-aree.
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti:
soggetti che hanno svolto lavori in galleria, cava o miniera;
lavori ad alte temperature;
lavori in cassoni ad aria compressa;
attività per l’asportazione dell’amianto;
attività di lavorazione del vetro cavo;
lavori svolti dai palombari;
lavori espletati in spazi ristretti.
Lavoratori notturni nelle categorie:
lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore, per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 64;
lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
Lavoratori addetti ai lavori in catena, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie con determinate caratteristiche produttive.
Conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
NB! Come specificato dall’art. 38 della nostra Costituzione, la tutela della vecchiaia è il pilastro del sistema previdenziale. Oltre alla garanzia della pensione, che rappresenta un aspetto del welfare state, è stato riconosciuto che esistono lavori che creano nel tempo differenziali di aspettative di vita e differenze nella capacità di lavoro delle quali il sistema previdenziale vuole farsi carico, garantendo a tutti il diritto a una condizione di riposo in stato di salute soddisfacente. Una prima risposta a questo problema è stata quella dell’istituzione, nel 2011, dell’anticipo pensionistico in caso di svolgimento lavori usuranti, riconoscendo la differenza oggettiva fra lavori, basata sulla riduzione dell’aspettativa di vita, oltre la classica differenza soggettiva fra lavoratori, basata su anzianità e contribuzione.
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Di seguito, la disciplina attualmente in vigore, alla luce delle ultime modifiche. In primo luogo, da gennaio 2017, una volta entrata in vigore la legge di stabilità, per godere dei benefici è richiesto che le suddette attività siano state svolte:
per almeno 7 anni, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa;
in alternativa, per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Guardando agli adempimenti documentali necessari, si fa presente che, per i rapporti di lavoro instaurati a partire dall'11 gennaio 2008, non è più necessario produrre i documenti per attestare la sussistenza del rapporto di lavoro dipendente al fine di verificare il requisito della durata del lavoro usurante, in quanto, tale requisito sarà verificato tramite il sistema delle comunicazioni obbligatorie inviate in sede di assunzione.
I documenti dovranno essere, invece, prodotti per i periodi lavorativi instaurati in precedenza, ad esempio si potranno allegare il libro matricola, il libro unico del lavoro, il libretto di lavoro ecc.
Tuttavia, i lavoratori privati dovranno allegare il contratto di lavoro individuale, contenente l’inquadramento e le mansioni lavorative.
Chi presta lavoro notturno, dovrà di contro presentare anche un prospetto di paga, con indicazione delle maggiorazioni dovute a tale tipo di lavoro.
Per i dipendenti pubblici addetti a mansioni usuranti, viceversa, non ci sono novità di rilievo: sarà necessario, come in passato, presentare la certificazione del datore di lavoro che attesta lo svolgimento delle mansioni usuranti, assieme al servizio svolto e alle retribuzioni percepite.
Ciò non vale, però, per la categoria dei conducenti di veicoli di trasporto collettivo adibiti al pubblico con oltre 9 posti: tali lavoratori dovranno presentare, con la richiesta di pensione anticipata, almeno un documento tra: libro matricola, libro unico del lavoro e libretto di lavoro.
In caso di attività aziendali che prevedono lo svolgimento di lavori usuranti, il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione all'Ispettorato Territoriale del Lavoro ed ai competenti istituti previdenziali, compilando il modello LAV_US, disponibile online sul sito del Ministero del Lavoro.
Le comunicazioni attraverso il modello LAV_US sono di diverso tipo:
inizio lavoro a catena;
lavoro usurante D.M. 1999;
lavoro usurante notturno;
lavoro usurante a catena;
lavoro usurante autisti.
Per effettuare le comunicazioni bisogna:
- accreditarsi al portale se non si è ancora registrati;
- compilare online il modello LAV_US.
In particolare, il modello, nella sezione “Elenco delle unità produttive in cui si svolgono le attività”, chiede di inserire il numero indicativo di lavoratori impegnati nelle attività in questione, ricomprendendo anche eventuali lavoratori in somministrazione.
NB! In caso di processi produttivi in serie o in “linea catena” (attività ripetute e costanti dello stesso ciclo lavorativo, controllo computerizzato delle linee di produzione, etc.), come indicato dal decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 all’art. 1, comma 1, lettera c), è necessario comunicare lo svolgimento delle lavorazioni entro trenta giorni dall’inizio delle attività. La sanzione amministrativa per la mancata comunicazione va da 500 a 1.500 euro. Nell'ipotesi di lavori notturni (svolti in modo continuativo o compresi in regolari turni periodici), la mancata comunicazione annuale prevede la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro. Per adempiere agli obblighi previsti è necessario indicare, per ogni dipendente, il numero dei giorni di lavoro notturno svolti.
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Per accedere al trattamento pensionistico è necessario che l’interessato presenti domanda di pensione, il cui accoglimento è subordinato alla sussistenza di ogni altra condizione di legge (ad esempio la cessazione del rapporto di lavoro dipendente).
Si fa presente che dal 1° gennaio 2017, ai trattamenti pensionistici da liquidare in favore degli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti non si applicano le cosiddette “finestre mobili” (ossia il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi, per i lavoratori dipendenti, o di 18 mesi, per i lavoratori autonomi, dal perfezionamento dei requisiti).
Come sopra accennato, per accedere alla pensione anticipata con i requisiti agevolati occorre che l’attività usurante sia svolta per almeno sette anni negli ultimi dieci anni di lavoro o per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Ancora, dal 2016 al 2026, i requisiti agevolati per accedere al trattamento pensionistico anticipato sono quelli indicati della tabella di seguito riporta
Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti: addetti alla cosiddetta “linea catena”; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all’anno; lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo. |
Lavoratori notturni a turni: dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; lavoratori autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni. |
Lavoratori nottururni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all’anno: dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; lavoratori autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all’anno; dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni. |
NB! Ai requisiti agevolati per accedere alla pensione anticipata non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025. |
La domanda per la pensione anticipata deve essere presentata:
entro il 1º marzo 2017, qualora i requisiti agevolati siano maturati nel corso del 2017;
entro il 1º maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati, qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1º gennaio 2018 (ad esempio: se i requisiti saranno maturati nel 2018, la domanda deve essere presentata entro il 1° maggio 2017).
NB! La domanda di accesso al beneficio e la relativa documentazione devono essere presentate alla sede INPS territorialmente competente. |
QUADRO NORMATIVO Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 20 settembre 2011 |
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