La commissione per gli interpelli sulla sicurezza del ministero del Lavoro ha reso chiarimenti con riferimento alle misure di protezione collettiva previste dal Testo unico sulla sicurezza, nell’effettuazione di lavori speciali.
In sostanza, con interpello n. 6 del 2019, pubblicato il 1° ottobre sul sito del dicastero, si afferma che per i lavori speciali - riguardanti interventi sui lucernari, tetti, coperture e simili - vi è l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva. Esclusa, dunque la discrezionalità del datore di lavoro.
La discussione si è aperta su due articoli del Dlgs n. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza): l’articolo 111 e l'articolo 148.
Il primo, rubricato “Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori in quota”, stabilisce che, per tali lavori, sussiste la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; inoltre, al comma 6, prevede che “il datore di lavoro nel caso in cui l’esecuzione di un lavoro di natura particolare richieda l’eliminazione temporanea di un dispositivo di protezione collettiva contro le cadute, possa adottare misure di sicurezza equivalenti ed efficaci”.
L’articolo 148, dedicato ai lavori speciali, prevede che, prima di eseguire lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato che questi siano sufficientemente idonei a sostenere il peso degli operai e dei materiali di impiego; se vi sono dubbi, devono essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle persone addette.
Dalla comparazione di detti articoli può sorgere il dubbio che il datore di lavoro, in caso di lavori “in quota”, debba dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ma non è obbligato a predisporle sempre.
Il ministero del Lavoro dissipa ogni dubbio, sostenendo che non esiste contrasto tra i due articoli citati.
Infatti, l’articolo 148, riguardante i lavori speciali, sancisce l’obbligo di predisporre sempre misure di protezione collettiva, nel caso di lavori effettuati su lucernari, tetti, coperture e simili, che possano esporre a rischio il lavoratore: tale norma deve considerarsi speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 111, che disciplina i lavori in quota.
In quanto norma speciale, è prevalente nell’ambito delle fattispecie espressamente previste (lavori su superfici a rischio, quali lucernari, tetti e simili).
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