Con il messaggio n. 1552 del 28 aprile 2023 l’Inps si sofferma sulle istruzioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’esonero contributivo disposto dalla legge di Bilancio 2022 a favore delle lavoratrici domestiche iscritte alla relativa Gestione e che rientrano nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità
Vediamo di che si tratta.
La disposizione in oggetto, prevista dall’art. 1, comma 137, della legge di bilancio 2022, prevede l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali nella misura del 50% a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, per massimo un anno a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo di maternità.
L’agevolazione in argomento trova applicazione dal rientro effettivo al lavoro della lavoratrice avvenuto tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022; peraltro, eventuali cause che possono posticipare il rientro effettivo (ferie, malattia o permessi retribuiti), collocate senza soluzione di continuità rispetto al congedo obbligatorio, comportano il prolungamento in avanti del dies a quo di decorrenza dell’esonero, fermo restando che il rientro a lavoro si sia verificato entro il 31 dicembre 2022.
I datori di lavoro domestico per conto della lavoratrice sono tenuti a richiedere l’esonero contributivo in parola accedendo al sito internet www.inps.it attraverso il percorso: “Imprese e Liberi Professionisti” > “Esplora Imprese e liberi professionisti” > “Strumenti” > “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)“ > “Utilizza lo strumento”, con le consuete modalità di autenticazione (SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE).
Dopo aver selezionato la voce “LD –Richiesta Esonero Contributivo per Madri Lavoratrici”, il datore di lavoro può procedere all’inserimento della relativa domanda.
Ultimata la procedura di presentazione della domanda, è possibile scaricare la ricevuta in formato PDF e visualizzare tutte le informazioni in relazione anche allo stato di lavorazione.
In caso di accoglimento dell’istanza è possibile generare dal Portale dei pagamenti gli Avvisi PagoPA ricalcolati e, per i trimestri per i quali è già stata versata la contribuzione in misura piena, è prevista la restituzione al datore di lavoro del 50% della quota a carico della lavoratrice madre da rimborsare alla stessa. Anche per il rimborso della contribuzione eventualmente versata in più, il datore di lavoro deve presentare la domanda in via telematica con le consuete modalità previste in caso di contribuzione eccedente.
Con il messaggio n. 1552 del 28 aprile 2023 l'INPS ricorda, riportandole, le seguenti tabelle contributive con decorrenza dal 1° gennaio 2022/31 dicembre 2022 (l'importo tra parentesi è quello dovuto dal lavoratore).
Senza contributo addizionale
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Con CUAF | Senza CUAF |
fino a € 8,25 | € 7,31 | € 1,27 (0,18) | € 1,28 (0,18) |
oltre € 8,25 fino a € 10,05 |
€ 8,25 | € 1,44 (0,20) | € 1,45 (0,20) |
oltre € 10,05 | € 10,05 | € 1,76 (0,25) | € 1,77 (0,25) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,32 | € 0,92 (0,13) | € 0,93 (0,13) |
Con contributo addizionale, da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato
RETRIBUZIONE ORARIA | IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO | ||
Effettiva | Convenzionale | Con CUAF | Senza CUAF |
fino a € 8,25 | € 7,31 | € 1,37 (0,18) | € 1,38 (0,18) |
oltre € 8,25 fino a € 10,05 |
€ 8,25 | € 1,55 (0, 20) | € 1,55 (0,20) |
oltre € 10,05 | € 10,05 | € 1,90 (0,25) | € 1,91 (0,25) |
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali | € 5,32 | € 1,00 (0,13) | € 1,00 (0,13) |
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