Lavoratori italiani all’estero. Non dovuti i contributi ai Fondi di solidarietà

Pubblicato il 14 gennaio 2016

Per i lavoratori italiani operanti all’estero in Paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati, l’obbligo contributivo è circoscritto alle sole forme assicurative tassativamente elencate nell’articolo 1 del D.L. n. 317/1987, convertito dalla Legge n. 398/1987 (Ivs, Tbc, Ds, Mobilità), fermo restando l’obbligo, in capo al datore di lavoro, concernente il versamento del contributo al Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto.

Tra le forme di previdenza e assistenza sociali elencate nell’articolo 1 del citato Decreto Legge non figura la contribuzione destinata al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari.

L’INPS, con messaggio n. 77 del 12 gennaio 2016, ha sottolineato che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con nota prot. n. 26327 del 22 dicembre ha reso noto che, "posto che i fondi di solidarietà bilaterali hanno una funzione sostitutiva dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari, parallelamente, si deve ritenere che per i lavoratori operanti all’estero non siano dovuti i contributi destinati al finanziamento dei trattamenti erogati dai fondi di solidarietà per le causali previste per la cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, salvo che i decreti istitutivi di ciascun fondo non dispongano diversamente".

Quindi, in conclusione, per i lavoratori inviati in Paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale ovvero inviati in Paesi extracomunitari non convenzionati non sussiste l’obbligo contributivo ai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e seguenti del D.Lgs. n. 148/2015.

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