Lavoratori interinali e dipendenti: pari trattamento su indennità per ferie

Pubblicato il 13 maggio 2022

Ai lavoratori somministrati non può essere riconosciuta, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro, un'indennità per ferie inferiore a quella che spetterebbe loro se fossero stati assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice.

E' quanto precisato dalla Corte di giustizia Ue - sentenza del 12 maggio 2022, causa  C-426/20 - nel pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di quest’ultima.

Corte Ue: agli interinali stessa indennità applicabile in caso di assunzione diretta

Per i giudici dell'Unione europea, in particolare, l’indennità a cui i lavoratori interinali hanno diritto a titolo di giorni di ferie annuali retribuite non godute e di indennità per ferie, deve essere almeno pari all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati dall'impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata.

Nella specie, la Corte Ue si è espressa rispetto alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra dei lavoratori portoghesi e la società con la quale questi avevano stipulato contratto di lavoro interinale, in merito all’importo dell’indennità che tale società doveva versare loro, per giorni di ferie retribuite non godute e per l’indennità per ferie corrispondente, a causa della cessazione del rapporto di lavoro.

In discussione, la normativa del lavoro portoghese, ai sensi della quale il lavoratore assunto tramite agenzia interinale ha sempre e solo diritto alle ferie e alla rispettiva indennità in proporzione al periodo di lavoro prestato per l’impresa utilizzatrice.

Lo stesso codice del lavoro nazionale prevede, per contro, che al lavoratore contattato direttamente dall’impresa utilizzatrice e che eserciti le medesime funzioni e per un periodo di tempo equivalente si applichi il regime generale delle ferie, avendo quest’ultimo diritto a un periodo di ferie più lungo e un’indennità per ferie annuali superiore.

Secondo la Corte di giustizia, la direttiva europea richiamata osta a una normativa nazionale come quella in esame.

Difatti, l’indennità di cui si discute è inclusa nella nozione di "condizioni di base di lavoro e d’occupazione", ai sensi della menzionata direttiva.

Alla luce del principio della parità di trattamento, quindi, i lavoratori somministrati devono poter beneficiare, per la durata del loro impiego presso un’impresa utilizzatrice, di condizioni di base di lavoro e d’occupazione almeno identiche a quelle che si applicherebbero se fossero direttamente assunti dall'impresa.

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