Ai lavoratori somministrati non può essere riconosciuta, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro, un'indennità per ferie inferiore a quella che spetterebbe loro se fossero stati assunti direttamente dall'impresa utilizzatrice.
E' quanto precisato dalla Corte di giustizia Ue - sentenza del 12 maggio 2022, causa C-426/20 - nel pronunciarsi sulla corretta interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia interinale, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 1, lettera f), di quest’ultima.
Per i giudici dell'Unione europea, in particolare, l’indennità a cui i lavoratori interinali hanno diritto a titolo di giorni di ferie annuali retribuite non godute e di indennità per ferie, deve essere almeno pari all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati dall'impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata.
Nella specie, la Corte Ue si è espressa rispetto alla domanda di pronuncia pregiudiziale presentata nell’ambito di una controversia tra dei lavoratori portoghesi e la società con la quale questi avevano stipulato contratto di lavoro interinale, in merito all’importo dell’indennità che tale società doveva versare loro, per giorni di ferie retribuite non godute e per l’indennità per ferie corrispondente, a causa della cessazione del rapporto di lavoro.
In discussione, la normativa del lavoro portoghese, ai sensi della quale il lavoratore assunto tramite agenzia interinale ha sempre e solo diritto alle ferie e alla rispettiva indennità in proporzione al periodo di lavoro prestato per l’impresa utilizzatrice.
Lo stesso codice del lavoro nazionale prevede, per contro, che al lavoratore contattato direttamente dall’impresa utilizzatrice e che eserciti le medesime funzioni e per un periodo di tempo equivalente si applichi il regime generale delle ferie, avendo quest’ultimo diritto a un periodo di ferie più lungo e un’indennità per ferie annuali superiore.
Secondo la Corte di giustizia, la direttiva europea richiamata osta a una normativa nazionale come quella in esame.
Difatti, l’indennità di cui si discute è inclusa nella nozione di "condizioni di base di lavoro e d’occupazione", ai sensi della menzionata direttiva.
Alla luce del principio della parità di trattamento, quindi, i lavoratori somministrati devono poter beneficiare, per la durata del loro impiego presso un’impresa utilizzatrice, di condizioni di base di lavoro e d’occupazione almeno identiche a quelle che si applicherebbero se fossero direttamente assunti dall'impresa.
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