Definite le modalità con cui i lavoratori dipendenti e quelli autonomi potranno esercitare l’opzione per la proroga, per ulteriori cinque anni, del regime speciale per i lavoratori impatriati (ex articolo 5, comma 2-bis, del Dl 34/2019), come modificato dal comma 50 della Legge di Bilancio 2021.
Con il provvedimento n. 60653 del 3 marzo 2021, a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene stabilito che i lavoratori, dipendenti e autonomi, esercitino l’opzione mediante il versamento, in un’unica soluzione, di un importo pari al 5% o al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione.
L’opzione per il prolungamento può essere esercitata dai lavoratori, iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero o che siano cittadini di Stati membri dell’Unione europea, che hanno già trasferito la residenza prima del 30 aprile 2019 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall’articolo 16 del Dlgs n. 147/2015, che ha come fine il loro rientro in Italia, attraverso l’abbattimento, per un determinato periodo di tempo, di parte del reddito prodotto nel nostro Paese.
Per poter continuare a fruire del regime fiscale di favore, i lavoratori devono, al momento dell’opzione:
avere almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo;
essere diventati proprietari di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diventino proprietari entro diciotto mesi dalla data di effettuazione del versamento.
Nello specifico, l’opzione è esercitata mediante il versamento in un’unica soluzione di un importo pari al 10% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, oggetto dell’agevolazione, relativi al periodo d’imposta precedente a quello di esercizio dell’opzione, se ricorrono le suddette condizioni; il reddito prodotto in Italia sarà imponibile soltanto per il 50% del suo ammontare.
Se, invece, il lavoratore ha almeno tre figli minorenni, anche in affido, e diventa o sia proprietario di un’immobile residenziale entro gli stessi termini, l’importo da pagare per esercitare l’opzione è pari al 5% dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia e il reddito prodotto in Italia sarà imponibile soltanto per il 10%.
Il versamento dei suddetti importi per convalidare l’opzione è effettuato mediante il modello F24, utilizzando un apposito codice tributo che sarà stabilito con successiva risoluzione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione dell’agevolazione. Non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Se il primo periodo di fruizione dell’agevolazione è terminato il 31 dicembre 2020, il versamento è effettuato entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ossia entro il 30 agosto 2021.
I lavoratori dipendenti richiedono in via principale l’applicazione dell’agevolazione direttamente al datore di lavoro, mentre i lavoratori autonomi comunicano l’esercizio dell’opzione nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di effettuazione del versamento.
La richiesta sottoscritta dai lavoratori dipendenti deve contenere:
nome, cognome e data di nascita;
il codice fiscale;
l’indicazione che prima del 30 aprile 2019 la residenza è stata trasferita in Italia;
l’indicazione della permanenza della residenza in Italia alla data di presentazione della richiesta;
l’impegno a comunicare tempestivamente al datore di lavoro ogni variazione della residenza o del domicilio, rilevante per l’applicazione del beneficio medesimo da parte del datore di lavoro;
i dati identificativi dell’unità immobiliare di tipo residenziale acquistata direttamente dal lavoratore ovvero dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprietà e la relativa data di acquisto;
il numero e la data di nascita dei figli minorenni, anche in affido preadottivo, alla data di effettuazione del versamento;
l’anno di prima fruizione del regime speciale per i lavoratori impatriati;
l’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell’agevolazione.
Ricevuta la suddetta comunicazione, i sostituti d’imposta operano le ritenute:
sul 50% del reddito imponibile nel caso di dipendenti con, al momento dell’opzione, almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o diventati proprietario di un’unità immobiliare residenziale in Italia nei termini previsti dalla norma
sul 10% dell’imponibile nel caso di lavoratori con, al momento dell’opzione, almeno tre figli minorenni o a carico anche in affido preadottivo, o che siano divenuti proprietari di un’abitazione in Italia nei termini previsti dalla norma.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".