Il prossimo 28 febbraio scade la doppia tutela predisposta dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020) in favore dei lavoratori fragili. Più nel dettaglio il riferimento è:
Si definiscono lavoratori fragili i soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.
Rientrano nella categoria dei lavoratori fragili anche i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Dal prossimo 1° marzo ai lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti non sarà più riconosciuta l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero.
Scade inoltre sempre il 28 febbraio la proroga di validità della previsione del Cura Italia che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento di norma della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Si ricorda che le tutele innanzi descritte si applicano solo ai lavoratori dipendenti, con esclusione quindi dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS (articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).
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