Lavoratori fragili, tutele e condizione di fragilità

Pubblicato il 25 marzo 2022

L'INPS, con il messaggio n. 1349 del 24 marzo 2022, torna sulle tutele previdenziali dei lavoratori fragili, estese dal decreto Natale al 31 marzo 2022, per “aggiustare il tiro” sulla nozione di fragilità.

Il messaggio n. 1349 del 2022, che sostituisce il precedente n. 1126 pubblicato lo scorso 11 marzo, sopprime il richiamo al decreto interministeriale 4 febbraio 2022 per la definizione dell'ambito di applicazione della tutela di cui al comma 2-bis dell’articolo 26 del Cura Italia, che disciplina lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile per i lavoratori fragili.

Il nuovo intervento di prassi non scioglie però tutti i dubbi su quale sia la nozione di fragilità da adottare.

Lavoratori fragili: nozione

Il decreto Cura Italia (articolo 26, comma 2 bis, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ha disposto transitoriamente che la prestazione lavorativa dei soggetti fragili possa essere normalmente svolta in modalità agile, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi (ove presente), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti e che specifiche attività di formazione professionale siano svolte da remoto.

La disciplina transitoria in parola è stata via via prorogata dal legislatore emergenziale. Da ultimo, l’articolo 17 del decreto-legge n. 221/2021 convertito con modificazioni con legge 18 febbraio 2022, n. 11, ne ha disposto la proroga al 31 marzo 2022.

La norma del Cura Italia definiva “lavoratore fragile” (comma 2 dell'articolo 26) il lavoratore dipendente, pubblico e privato, con riconoscimento di disabilità grave (articolo 3, comma 3, della L. 5 febbraio 1992, n. 104), o in possesso di certificazione (rilasciata, qualora non sussista il verbale di riconoscimento della condizione di handicap, dagli organi medico-legali dell'azienda sanitaria locale competente per territorio) attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Questo fino all'emanazione del decreto interministeriale 4 febbraio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022, che ha individuato le “patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile”.

L'INPS, con il messaggio n. 1349 del 2022, rettifica quanto precedentemente chiarito con il messaggio n. 1126 e stralcia il riferimento alle patologie del decreto interministeriale 4 febbraio 2022 per l'individuazione dei lavoratori fragili destinatari delle tutele emergenziali, non fornendo tuttavia specifiche indicazioni al riguardo.

Testi a confronto

Messaggio n. 1349 del 2022

Messaggio n. 1126 del 2022

Nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente, come anticipato, allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità;

Nel comma 2-bis dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18/2020, inerente, come anticipato, allo svolgimento in modalità agile dell’attività lavorativa per i lavoratori in condizione di fragilità individuati ai sensi del decreto interministeriale 4 febbraio 2022;

Lavoratori fragili: tutele previdenziali fino al 31 marzo 2022

L'INPS, nel messaggio n. 1349 del 2022, ricorda che l'articolo 26 del Cura Italia ha riconosciuto anche l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero con conseguente erogazione della prestazione economica per i lavoratori fragili laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile (comma 2).

Tale tutela è stata da ultimo prorogata al 31 marzo 2022 per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS e di conseguenza copre tutti gli eventi dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 (articolo 17 del decreto-legge n. 221/2021 come modificato dalla legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11).

Lavoratori fragili: gestione delle tutele previdenziali

Il periodo di assenza dal servizio per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia va prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni degli organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione.

Gli Uffici medico legali territorialmente competenti sono invitati a proseguire con la trattazione dei certificati trasmessi dai lavoratori del settore privato (inclusi i lavoratori marittimi) assicurati per la malattia INPS relativamente alle tutele previdenziali dl Cura Italia. Inoltre, gli operatori amministrativi con funzioni sanitarie sono invitati a provvedere all’acquisizione manuale degli eventuali certificati cartacei ricevuti per consentire all’Istituto la corretta individuazione dei certificati coperti da tutela e pertanto indennizzabili.

In caso di pratiche a pagamento diretto, le Strutture territoriali INPS provvedono all’istruttoria amministrativa degli eventi verificatisi nel 2022 e fino al 31 marzo 2022 sulla base delle suddette valutazioni medico legali.

L'INPS darà priorità agli eventi cronologicamente anteriori e non prenderà in considerazione ulteriori domande qualora il limite massimo di spesa, anche in via prospettica, venisse raggiunto.

Quarantena e isolamento: tutela scaduta

L'INPS infine ricorda che l’equiparazione a malattia della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva, prevista dal comma 1 dell’articolo 26, non è stata prorogata per il 2022.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Terziario Confesercenti. Accordo integrativo

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy