Fino al 31 dicembre 2021 i lavoratori fragili possono rendere di norma la prestazione lavorativa in smart working o, quando questo non è possibile, ottenere che il periodo di assenza dal servizio venga equiparato, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero. È quanto prevede l'articolo 2-ter della legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.
La legge di conversione, definitivamente approvata dal Senato lo scorso 23 settembre 2021, si appresta ora ad essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale e ad entrare in vigore.
Analizziamo le novità in arrivo per i lavoratori fragili.
La disciplina emergenziale relativa ai lavoratori fragili è contenuta nell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Cura Italia (D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27).
La predetta disciplina è stata soggetta a successive proroghe e modificazioni ad opera, da ultimo:
Il decreto Sostegni ha previsto (fino al 30 giugno 2021) che i lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati:
Il decreto Green pass ha successivamente prorogato dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 esclusivamente la possibilità di ricorrere allo smart working come modalità ordinaria di svolgimento dell'attività lavorativa.
Di conseguenza dallo scorso 30 giugno è scaduto il termine di applicazione della norma sull'equiparazione al ricovero ospedaliero.
L'articolo 2-ter, inserito in sede di conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, estende fino al 31 dicembre 2021 le due discipline temporanee ripristinando pertanto una tutela a doppio binario per i lavoratori fragili che pertanto conservano:
a) la possibilità, di norma, di svolgere il lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
b) in alternativa, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile (anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto), l'equiparazione, a determinate condizioni, al ricovero ospedaliero del periodo prescritto di assenza dal servizio.
Hanno diritto alle tutele summenzionate, nel rispetto delle altre condizioni di legge, i lavoratori dipendenti sia privati che pubblici (non sono compresi, quindi, i lavoratori iscritti alla Gestione Separata) che siano in possesso di:
I lavoratori fragili assenti dal servizio possono fruire del trattamento economico per degenza ospedaliera per l'intero periodo di assenza dal lavoro calcolato sulla base della normativa di riferimento.
Ai lavoratori dipendenti privati aventi diritto alla tutela previdenziale di malattia dell'INPS è erogata l'indennità di malattia ridotta ai 2/5, se non vi sono familiari a carico nonchè la relativa contribuzione figurativa.
In aggiunta, il datore di lavoro è tenuto ad erogare quanto contrattualmente previsto.
Il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni degli organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel medesimo certificato di prescrizione.
Nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi (resta ferma la responsabilità del suddetto medico in caso di fatto doloso).
I periodi di assenza dal servizio per i quali è riconosciuta l’equiparazione alla degenza ospedaliera:
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