L'INPS, con il messaggio n. 1126 dell'11 marzo 2022, dà seguito alle ultime novità normative e comunica che la tutela previdenziale per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia è estesa al periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 marzo 2022.
Nessuna novità invece è da registrarsi con riguardo all’equiparazione della quarantena/isolamento fiduciario con sorveglianza attiva a malattia, tutela scaduta lo scorso 31 dicembre e non ulteriormente prorogata.
Il legislatore emergenziale (articolo 26 del Cura Italia, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ha riconosciuto durante la pandemia da Covid-19:
Il riconoscimento delle su indicate tutele è stato, nel corso del tempo, prorogato dal legislatore emergenziale. L'ultima proroga “congiunta”, al 31 dicembre 2021, è stato prevista dall’articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto Fiscale (decreto-legge n. 146/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215/2021) per I lavoratori in quarantena e dall’articolo 2-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 111/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2021 per I lavoratori fragili.
Successivamente, la legge di conversione 18 febbraio 2022, n. 11, ha modificato l’articolo 17 del decreto-legge n. 221/2021 disponendo la proroga al 31 marzo 2022 della sola tutela previdenziale per i lavoratori fragili.
Per i lavoratori fragili del settore privato assicurati per la malattia INPS, il periodo di assenza dal servizio deve essere prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria sulla base, documentata, del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni degli organi medico-legali, i cui riferimenti devono essere indicati nel certificato di prescrizione.
L'INPS, a fronte del rinnovato quadro normativo, conferma le istruzioni operative a suo tempo fornite invitando di conseguenza:
al fine di consentire all’Istituto la corretta individuazione dei certificati coperti da tutela e pertanto indennizzabili.
In caso di pratiche a pagamento diretto, le Strutture territoriali INPS provvedono, sulla base di valutazioni medico legali, all’istruttoria amministrativa degli eventi verificatisi nel 2022 e fino al 31 marzo 2022.
Gli oneri a carico dell'INPS sono finanziati dallo Stato nel limite massimo di spesa indicato dal legislatore.
L’INPS darà priorità agli eventi cronologicamente anteriori e non prenderà in considerazione ulteriori domande per raggiungimento del limite massimo di spesa, anche in via prospettica.
È bene far presente che nessuna responsabilità, neanche di natura contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria se il riconoscimento dello stato invalidante dipende da fatto illecito di terzi (resta ferma la responsabilità del medico in caso di fatto doloso).
Si rammenta che per beneficiare dell’equiparazione del periodo di assenza dal servizio a ricovero ospedaliero i lavoratori fragili devono risultare impossibilitati a svolgere l'attività lavorativa in smart working secondo la disciplina definita nei contratti collettivi (ove presente), anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Il decreto 4 febbraio 2022 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri del Lavoro e delle politiche sociali e per la Pubblica amministrazione ha individuato le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità.
Lo stesso decreto prevede che la sussistenza di tali patologie debba essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.
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