Il 10 ottobre 2023 è il termine ultimo per il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori domestici relativi al terzo trimestre 2023.
I datori di lavoro devono effettuare il pagamento trimestralmente, rispettando le seguenti scadenze.
Periodo |
Scadenza |
1° trimestre (gennaio – febbraio – marzo) |
Dal 1° al 10 aprile 2023 |
2° trimestre (aprile – maggio – giugno) |
Dal 1° al 10 luglio 2023 |
3° trimestre (luglio – agosto – settembre) |
Dal 1° al 10 ottobre 2023 |
4° trimestre (ottobre – novembre – dicembre) |
Dal 1° al 10 gennaio 2024 |
Annualmente, l’Istituto Previdenziale determina i contributi dovuti per i lavori domestici in relazione alla variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall’ISTAT.
L’importo dei contributi da versare si ottiene moltiplicando le ore contributive del periodo di riferimento (mese o trimestre) per l'aliquota contributiva prevista dalle apposite tabelle contributive.
Pertanto, ai fini del calcolo dovranno essere presi in considerazione i seguenti elementi:
NOTA BENE: I contributi dovranno essere versati per tutti i giorni retribuiti ovvero per tutte le ore effettivamente lavorate nel corso del trimestre nonché relative a periodi di assenza comunque retribuite.
Anche per i lavoratori domestici, nel caso di rapporto di lavoro a tempo determinato, si applicherà il contributo addizionale a carico del datore di lavoro (pari all’1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali). Tale contributo non trova applicazione per i lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione dei lavoratori assenti.
Le tabelle contributive differiscono in base alle tipologie del rapporto di lavoro (tempo determinato o indeterminato) ed in base alle ore di lavoro settimanali (superiori o inferiori alle 24 ore settimanali).
Rapporto di lavoro a tempo indeterminato |
||||
Orario settimanale |
Retribuzione effettiva oraria |
Contributo orario con CUAF |
Contributo orario senza CUAF |
Contributo orario a carico del dipendente |
Inferiore alle 24h/sett. |
fino a 8,92€ |
1,58 |
1,59 |
0,40 |
da 8,93 € a 10,86 € |
1,78 |
1,79 |
0,45 |
|
da 10,87 € |
2,17 |
2,18 |
0,55 |
|
Superiore alle 24h/sett. |
da 0 |
1,15 |
1,16 |
0,29 |
Rapporto di lavoro a tempo determinato |
||||
Orario settimanale |
Retribuzione effettiva oraria |
Contributo orario con CUAF |
Contributo orario senza CUAF |
Contributo orario a carico del dipendente |
Inferiore alle 24h/sett. |
fino a 8,92€ |
1,69 |
1,7 |
0,40 |
da 8,93 € a 10,86 € |
1,91 |
1,92 |
0,45 |
|
da 10,87 € |
2,32 |
2,33 |
0,55 |
|
Superiore alle 24h/sett. |
da 0 |
1,23 |
1,24 |
0,29 |
È evidente che l’importo del contributo orario per le prestazioni fino a 24 ore è più elevato rispetto a quello per le prestazioni superiori a 24 ore settimanali.
Il datore di lavoro, oltre la contribuzione ordinaria, dovrà versare i contributi per l’assistenza sanitaria (Cassa Colf), da indicare con l’apposita voce “F2” sull’avviso PagoPA.
L’importo è determinato dalla moltiplicazione delle ore retribuite nel trimestre per 0,06 euro, così suddivisi:
I contributi potranno essere versati:
Le citate scadenze non trovano applicazione nelle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro durante il trimestre. In tal caso, i contributi dovranno essere versati entro 10 giorni successivi alla data del licenziamento o delle dimissioni.
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