Nel caso in cui un lavoratore, distaccato dal datore di lavoro per effettuare un lavoro in un altro Stato membro, sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro, quest’ultimo lavoratore è soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui va a lavorare.
E’ con la sentenza C-527/16 del 6 settembre 2018 che la Corte di giustizia europea ha preso in considerazione quanto affermato nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004, secondo cui, per poter continuare ad essere soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui il datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività, il lavoratore distaccato non dev’essere stato inviato in sostituzione di un’altra persona.
Nel periodo che interessa la causa sollevata, il testo dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004 stabiliva che un lavoratore distaccato che sostituisca un’altra persona non può continuare ad essere soggetto alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro svolge abitualmente le sue attività e che la condizione di non sostituzione si applica cumulativamente a quella relativa alla durata massima del lavoro in questione.
I giudici comunitari sottolineano che la norma in questione sia particolare per la determinazione della legislazione applicabile in caso di distaccamento dei lavoratori: nell’intenzione del legislatore, si voleva evitare che tale norma particolare potesse andare a vantaggio di lavoratori distaccati uno dopo l’altro per svolgere la stessa attività lavorativa.
In sostanza, il reiterato ricorso a lavoratori distaccati per coprire lo stesso posto di lavoro, anche quando i datori di lavoro all’origine dell’iniziativa dei distaccamenti siano distinti, non rientra nel significato della norma, cosicché una persona distaccata non può beneficiare della norma particolare prevista in detta disposizione qualora sostituisca un altro lavoratore.
Va, quindi, affermato che nel caso in cui un lavoratore, che sia distaccato dal datore di lavoro per effettuare un lavoro in un altro Stato membro, sia sostituito da un altro lavoratore distaccato da un altro datore di lavoro, quest’ultimo lavoratore dev’essere considerato “inviato in sostituzione di un’altra persona”, e, pertanto, costui non può essere assoggettato alla legislazione dello Stato membro in cui il suo datore di lavoro esercita abitualmente le sue attività.
Non rileva il fatto che i datori di lavoro dei due lavoratori interessati abbiano la loro sede nello stesso Stato membro.
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