Lavoratori con patologie, responsabilità del datore per la tutela

Pubblicato il 08 luglio 2013 Con la sentenza n. 14468 del 7 giugno 2013, la sezione lavoro della Cassazione civile ha chiarito che il datore di lavoro - nel caso di specie un ospedale - deve mettere in atto tutte le misure che, in concreto, sono necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi all'impiego di attrezzi e macchinari.

Inoltre, se il datore conosce, o abbia possibilità di conoscere, la situazione di rischio di una dipendente per una precedente patologia, è responsabile se non prova di avere adottato tutte le misure di sicurezza necessarie alla fattispecie.

Si spiega che l'adempimento dell'obbligo di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, ex art. 2087 c.c., è un obbligo di prevenzione che impone al datore di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge secondo l’attività esercitata e quelle generiche della comune prudenza, ma anche tutte le altre misure che “in concreto” si rendano necessarie per proteggere il lavoratore dai rischi connessi tanto all'impiego d'attrezzi e macchinari quanto all'ambiente di lavoro, e deve essere verificato, nel caso di malattia derivante dall'attività lavorativa svolta, esaminando le misure in concreto adottate dal datore di lavoro per prevenire l'insorgere della patologia.

La situazione trattata dalla Suprema corte vedeva una dipendente ospedaliera del reparto radiologia affetta da radiotermite, accertata dall'Inail nel 1990, presentata dalla lavoratrice in corrispondenza del cattivo funzionamento di macchinari del reparto.

Il datore si presume fosse a conoscenza della situazione di rischio dalle segnalazioni di guasto che erano state avanzate. Avrebbe, pertanto, dovuto garantire l’operatrice rispetto a possibili conseguenze negative della prestazione sulla patologia. Ma la dipendente non ha trovato giusta tutela presso l’ospedale e l’onere della prova era a carico del datore: “una volta che il lavoratore abbia allegato e provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, il danno ed il nesso causale di questo con la prestazione, è onere del datore di lavoro, in ottemperanza al disposto dell'art. 1218 c.c., provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno”.
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