In materia di contributi cosiddetti “a percentuale”, il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva coincide con l’avvenuta produzione, da parte del lavoratore autonomo, di un determinato reddito, anche quando l’efficacia di questo fatto sia collegata ad un atto amministrativo di ricognizione del suo avveramento.
Ne deriva che il momento di decorrenza della prescrizione dei contributi in questione, ai sensi dell’articolo 3 della Legge n. 335/1995, va identificato con la scadenza del termine per il loro pagamento e non con l’atto, eventualmente successivo con cui l’Agenzia delle Entrate abbia accertato un maggior reddito.
In detto contesto, la mancata denuncia del reddito non equivale ad un doloso e preordinato occultamento del debito contributivo da corrispondere all’INPS e non può dirsi nemmeno che essa configuri impedimento assoluto, non scongiurabile con i normali controlli che l’Istituto può invece sempre attivare e sollecitare anche rivolgendosi all’Agenzia dell’Entrate.
Difatti, l’operatività della causa di sospensione della prescrizione ricorre quando sia posta in essere dal debitore una condotta tale da comportare per il creditore una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito.
Occorre, ovvero, che sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare al creditore l’esistenza dell’obbligazione, con la conseguenza che “tale criterio non impone neppure di far riferimento ad un’impossibilità assoluta di superare l’ostacolo prodotto dal comportamento del debitore, ma richiede di considerare l’effetto dell’occultamento in termini di impedimento non sormontabile con gli ordinari controlli”.
Sono questi i principi richiamati dalla Corte di cassazione, nel testo della sentenza n. 19640 del 24 luglio 2018, con la quale è stato rigettato il ricorso presentato dall’INPS contro una decisione di appello che aveva ritenuto fondata l’eccezione di prescrizione sollevata da un lavoratore autonomo rispetto alla somma richiestagli dall’Istituto di previdenza a titolo di contribuzione artigiani.
L’eccezione di prescrizione era stata accolta anche se, per i redditi dell’anno di riferimento, era stata omessa la dichiarazione di legge: secondo i giudici di gravame, infatti, detta ultima circostanza non aveva certamente impedito l’accertamento dei redditi medesimi attraverso i poteri ispettivi dell’ente previdenziale e l’esercizio della relativa pretesa, quantomeno dal momento dell’omessa la dichiarazione fiscale dovuta.
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