Scade il 18 gennaio 2022 il termine per inviare la comunicazione obbligatoria di impiego di lavoro autonomo occasionale relativamente ai rapporti di lavoro cessati o attivi alla data dell'11 gennaio 2022.
Vediamo chi deve presentare la comunicazione, con quali modalità e le sanzioni che rischia in caso di inosservanza dell'obbligo di legge.
Il decreto fiscale (decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215) ha novellato l'articolo 14 del Testo unico della sicurezza sul lavoro con l'obiettivo di rafforzare il presidio sul rispetto delle norme di prevenzione in azienda e ampliando a tal fine e competenze dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).
La disposizione prevede, in particolare, che l'INL adotti un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero (secondo la modifica apportata in sede di conversione e in vigore dallo scorso 21 dicembre) inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in assenza delle condizioni richieste dalla normativa nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I del D.Lgs. 81/2008.
Con specifico riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, l'articolo introduce un nuovo adempimento a carico del committente che risponde ad esigenze antielusive e legate ad attività di monitoraggio. Tale obbligo, la cui inosservanza è pesantemente sanzionata, consiste in una preventiva comunicazione di avvio dell'attività dei suddetti lavoratori all'Ispettorato territoriale del lavoro, competente per territorio, da parte del committente, mediante sms o posta elettronica.
In merito al nuovo obbligo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l'Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno fornito le prime indicazioni con la nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022, definendo tempi e modalità di invio della comunicazione e, in particolare, stabilendo nel 18 gennaio 2022 la data per sanare i rapporti avviati dopo il 21 dicembre 2021 (data di entrata in vigore della disposizione) e cessati all'11 gennaio 2022 (data di emanazione della nota) o comunque in essere all'11 gennaio 2022.
La Fondazione studi dei Consulenti del lavoro ha risposto ad alcuni quesiti con le FAQ del 17 gennaio 2022.
Sono tenuti alla comunicazione obbligatoria di avvio dei rapporti di lavoro autonomo occasionale solo i committenti che operano in qualità di imprenditori.
Sono pertanto esclusi dall'obbligo i soggetti non imprenditori quali per esempio le associazioni culturali, politiche o sindacali, le associazioni di volontariato, gli studi professionali, le pubbliche amministrazioni, i datori di lavoro domestico, i proprietari degli immobili in caso di lavori edili, i condomini.
Con riferimento invece ai lavoratori oggetto di comunicazione la nota n. 29 del 2022 li identifica in coloro che svolgono le attività di cui all’art. 2222 c.c. ossia coloro che si obbligano "a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente”.
Sotto il profilo fiscale, l'attività oggetto di comunicazione rientra tra le somme qualificate come “redditi diversi” dall’art. 67, comma 1 lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.
Accanto naturalmente ai rapporti di natura subordinata, sono escluse dall'ambito di applicazione della nuova comunicazione le seguenti tipologie di rapporto:
- le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate di cui all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, già oggetto di comunicazione preventiva (art. 9-bis del D.L. n. 510/1996 convertito da legge n. 608/1996);
- le prestazioni occasionali (art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 convertito da legge n. 96/2017) per le quali sono previsti altri obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
- le professioni intellettuali (artt. 2229 c.c.) e in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA (l’attività effettivamente svolta che non corrisponde a quella esercitata in regime IVA è soggetta invece all'obbligo di comunicazione in parola);
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 67, comma 1, lettera l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”. Per tali rapporti di lavoro infatti è stata introdotta una speciale comunicazione (legge n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021).
In assenza di specifiche indicazioni operative al riguardo, la nota n. 29 del 2022 stabilisce le seguenti tempistiche di invio della nuova comunicazione:
Comunicazione entro il 18 gennaio 2022 |
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Rapporti avviati prima e dopo il 21 dicembre, in corso alla data dell’11 gennaio 2022 |
Rapporti avviati dopo il 21 dicembre e cessati all’11 gennaio 2022 |
Comunicazione prima dell’inizio della prestazione |
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Rapporti avviati dal 12 gennaio 2022 |
La comunicazione va effettuata all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio in base al luogo dove si svolge la prestazione, mediante SMS o posta elettronica e comunque con le modalità perviste per i rapporti di lavoro intermittente (art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015).
In attesa che il Ministero del lavoro aggiorni/integri gli applicativi in uso, la comunicazione va effettuata con l’invio di una e-mail ordinaria (di cui i committenti dovranno conservare copia da esibire eventualmente agli ispettori) agli indirizzi di posta elettronica degli ITL forniti in allegato alla nota n. 29 del 2022.
Nella mail, senza allegati, il committente deve indicare necessariamente:
- i suoi dati e quelli del prestatore;
- il luogo della prestazione;
- una sintetica descrizione dell’attività;
- la data inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale verrà compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese). Se l’opera o il servizio non viene compiuto nell’arco temporale indicato si dovrà effettuare una nuova comunicazione;
- l'ammontare del compenso se è stabilito al momento dell’incarico.
In mancanza di questi contenuti la comunicazione si considera omessa.
La comunicazione trasmessa può essere annullata (o i suoi dati modificati) purchè prima dell’inizio dell’attività del prestatore.
La violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione obbligatoria è punita con l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Non è possibile applicare la diffida (articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004).
La nota n. 29 del 2022 chiarisce al riguardo che le sanzioni potranno essere più di una se gli obblighi di comunicazione omessi riguardano più lavoratori e si applicano anche nel caso in cui non venga effettuata una nuova comunicazione se il rapporto di lavoro si prolunga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione.
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