Lavoratori autonomi occasionali: CO con nuova applicazione

Pubblicato il 25 marzo 2022

Dalle ore 10:00 di lunedì 28 marzo 2022 sarà disponibile l'applicazione, su Servizi Lavoro, per trasmettere la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, facendo seguito alle indicazioni fornite, d'intesa con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022, ha annunciato, con comunicato stampa del 24 marzo 2022, il rilascio della nuova applicazione, accessibile ai datori di lavoro e ai soggetti abilitati tramite SPID e CIE.

CO per lavoro autonomo occasionale: modalità

Introdotta, a decorrere dal 21 dicembre 2021, ad opera del decreto Fiscale (art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2021, n. 215), la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale è stata oggetto di più interventi di prassi (nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022, nota prot. n.109 del 27 gennaio 2022 e nota prot. n. 393 del 1° marzo 2022) che hanno chiarito l'ambito di applicazione, le modalità e i contenuti della comunicazione nonchè le sanzioni applicabili a chi non dovesse essere in regola con l'adempimento.

Nella nota prot. n. 29/2022, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha reso noto che, in attesa di un adeguamento informatico degli applicativi in uso, la comunicazione va eseguita all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (in base al luogo dove si svolge la prestazione) con l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinaria (non certificata) messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale.

Nel corpo della mail, senza allegati, il committente è tenuto ad indicare i suoi dati e quelli del prestatore, il luogo della prestazione, una descrizione sintetica dell’attività, la data di inizio della prestazione la sua presumibile durata (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese) nonchè l'ammontare del compenso se è stabilito al momento dell’incarico.

CO per lavoro autonomo occasionale: tempi

Per tutti i rapporti avviati dal 12 gennaio 2022 la comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoratore autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico.

CO per lavoro autonomo occasionale: sanzioni

In caso di violazione dell’obbligo di effettuazione della comunicazione obbligatoria si applica la sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro per ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Non è applicabile la diffida prevista dall'articolo 13 del D.lgs. n. 124/2004.

CO per lavoro autonomo occasionale: chi è tenuto

L'adempimento interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori per i lavoratori autonomi occasionali di cui all’art. 2222 c.c.

Non sono, pertanto, oggetto di comunicazione i rapporti di lavoro natura subordinata, le collaborazioni coordinate e continuative, ivi comprese quelle etero-organizzate, le prestazioni occasionali (art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 convertito da legge n. 96/2017), le professioni intellettuali e i rapporti di lavoro intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente.

Per delineare più chiaramente l'ambito di applicazione della nuova CO, si fornisce di seguito il quadro riepilogativo delle risposte alle FAQ rese nella nota prot. n. 109 del 27 gennaio 2022 e nella nota prot. n. 393 del 1° marzo 2022.

Caso

Obbligo di comunicazione preventiva

Enti del Terzo settore

Solo se svolgono, anche in via marginale, un’attività d’impresa e con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale

Aziende di vendita diretta a domicilio per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale

NO

Procacciatore d’affari occasionale

NO

Pubblica amministrazione e/o enti pubblici non economici

NO

Lavoratori autonomi occasionali impiegati in prestazioni di natura intellettuali (come ad esempio i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi)

NO

Lavoratori dello spettacolo

NO

Fondazioni ITS che erogano percorsi formativi professionalizzanti e che si avvalgono di lavoratori autonomi occasionali

NO

ASD e SSD che operano senza finalità di lucro per le prestazioni di lavoro autonomo occasionale

NO

Studi professionali che si avvalgono di prestazioni di lavoro autonomo occasionale

NO, se non sono organizzati in forma di impresa

Volontaria con rimborsi spese

NO

Guide turistiche

NO

Prestazioni occasionali rese dai traduttori, dagli interpreti e dai docenti di lingua

NO

S.p.A. a partecipazione pubblica con finalità pubblicistiche (ad es. progettazione, costruzione, manutenzione, gestione e vigilanza delle reti stradali)

SI

Consulenze scientifiche rese da medici iscritti all’ordine

NO

Prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese in smart working all'estero da lavoratori non residenti in Italia

NO

Prestazioni rese dai produttori assicurativi

SI, se rese da produttori assicurativi occasionali rientranti nel quinto gruppo di cui all’art. 7 del contratto collettivo per la disciplina dei rapporti fra agenti e produttori di assicurazione.

NO, se rese dai produttori assicurativi di 3° e 4° gruppo di cui agli articoli 5 e 6 del contratto collettivo, trattandosi di attività commerciale.

Sportivi/atleti che si accordano con società produttrici di abbigliamento sportivo per l’uso della propria immagine, con impegno a pubblicizzare/diffondere lo specifico marchio, indossando capi ed attrezzature durante allenamenti, gare, manifestazioni sportive, fiere ed eventi promozionali, in tempi e in luoghi diversi, in Italia e all’Estero

NO

Prestazione di lavoro autonomo occasionale resa nelle ore serali/notturne e/o nei giorni festivi da parte di tecnici patentati di pronto intervento per persone intrappolate in ascensore, contattati per il tramite di un call center

NO

 

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