Lavoratore non residente, imponibili le somme transattive

Pubblicato il 11 dicembre 2020

Il lavoratore non residente deve assoggettare a ritenuta a titolo d’acconto in Italia le somme percepite in esito ad una conciliazione giudiziale per mancata stipula del contratto di lavoro ed erogate da una società residente in Italia.

A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta dall’interpello n. 578 del 10 dicembre 2020.

Lavoratore non residente, la conciliazione giudiziale

L’AdE si è espressa in merito a un caso che contrapponeva un lavoratore non residente a una società residente in Italia, la quale – a seguito di un verbale di conciliazione giudiziale – s’impegnava:

o, in alternativa,

Lavoratore non residente, trattamento fiscale delle somme erogate

In merito al trattamento fiscale, l’Agenzia delle Entrate evidenziava che l’art. 17, co. 1, lett. a) del TUIR prevede che siano assoggettate a tassazione separata “le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti di lavoro, comprese (…) le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche e a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro”.

 

Lavoratore non residente, il parere dell’Agenzia delle Entrate

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate evidenzia che la tassazione in Italia sia collegata e rappresentata dalla residenza fiscale italiana del soggetto erogante, ai sensi della presunzione assoluta recata dall’art. 23, co. 2, lett a) del TUIR per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

In conclusione, l’AdE afferma che all’atto del pagamento dei suddetti emolumenti, la società è tenuta ad applicare le ritenute alla fonte con le modalità previste dall’art. 23, co. 2, lett d) del Dpr. n. 600/1973.

Diversamente, non opera la ritenuta a titolo d’imposta prevista dall’art. 25, co. 2 del Dpr. n. 600/1973 per i redditi derivanti da obbligazioni di fare, non fare, permettere ai sensi dell’art. 67, co. 1, lett. 1 del TUIR.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy