L’attività di consulenza resa per conto di una società estera non è soggetta ad Iva in Italia

Pubblicato il 02 giugno 2010

Una società con sede a Roma che svolge attività di consulenza nei confronti di una ditta spagnola - la quale, per conto dei propri clienti, affitta telematicamente appartamenti in Italia percependo dai proprietari una provvigione - si rivolge al Fisco per conoscere l’esatto trattamento ai fini Iva da applicare alle prestazioni di servizi resi nei confronti della società spagnola, alla luce delle nuove disposizioni Iva introdotte dalla Direttiva 2008/8/CE.

Nell'istanza si riporta l’elenco dettagliato delle prestazioni di servizi che la società spagnola ha conferito all’istante italiana, con l’incarico di prestare assistenza alla propria clientela. Si tratta di predisporre uno studio di mercato; valutare e revisionare lo standard di qualità della clientela; analizzare gli standard dei prodotti della concorrenza; assistere i clienti della società spagnola; assistere gli affittuari in caso di contestazioni generate da disservizi riscontrati negli appartamenti; fare ricerche di marketing.

L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 48/E/2010, chiarisce che le suddette prestazioni di servizi non sono caratterizzate dall'esistenza di una relazione concreta ed effettiva con il bene immobile, per cui rientrano tra le prestazioni di servizi generiche, soggette alla regola generale dell'articolo 7-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72. Cioè, esse seguono la regola generale di tassazione nel Paese del committente soggetto passivo d’imposta. Per tali ragioni, conclude il Fisco, le suddette prestazioni di consulenza rese dalla società italiana per conto di quella spagnola non sono tassabili in Italia, per assenza del presupposto territoriale, rilevando, di contro, nel Paese di stabilimento del committente. Pertanto le suddette prestazioni saranno soggette a tassazione in Spagna.

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