Il Consiglio provinciale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro di Isernia ha posto il proprio quesito al ministero del Lavoro, che con la nota protocollo 2693, del 14 novembre 2005, ha chiarito che l'assunzione part-time a tempo indeterminato di un lavoratore disoccupato da almeno 2 anni (24 mesi) porta con sé il diritto ai benefici contributivi di cui all'articolo 8, comma 9, della legge n. 407/90, se non si sono verificate condizioni che abbiano fatto venir meno lo stato di disoccupazione.
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