L’assemblea convocata rinnova il collegio
Pubblicato il 27 giugno 2011
La convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio è, in genere, l’occasione per rinnovare il collegio sindacale in carica da tre esercizi. La cessazione del collegio può trovare causa nella scadenza del mandato, appunto dopo tre esercizi, nell’estinzione della società (non durante la liquidazione) o nelle operazioni di fusione, trasformazione e scissione in società senza obbligo di controllo sindacale.
Il collegio è formato da:
- tre o cinque membri effettivi,
- due supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente devono necessariamente essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro e, quando al collegio sindacale non sia demandato l’espletamento della revisione legale, i restanti sindaci possono essere scelti tra gli appartenenti agli albi professionali degli ordini e collegi di avvocati; dottori commercialisti; ragionieri e periti commerciali; consulenti del lavoro. Anche se la legge non prevede che il soggetto designato manifesti il proprio consenso in forma scritta è consigliato farlo.
In proposito, per il Cndcec i sindaci, all’accettazione della nomina e al ricorrere di variazioni, devono:
- aver reso la dichiarazione di trasparenza in merito agli altri possibili incarichi ricoperti;
- verificare che non sussistano cause d'ineleggibilità, decadenza o incompatibilità;
- accertarsi che la nomina sia stata corretta e conforme alle disposizioni dello statuto;
- appurare che siano state rispettate le disposizioni delle leggi speciali aventi ad oggetto i requisiti dei membri del collegio sindacale nelle società che operano in settori particolari.