L’assegno di divorzio. Le ultime dalla Cassazione

Pubblicato il 25 maggio 2017

Assegno divorzile: niente più lo “stesso tenore di vita”

E’ ormai noto come la rivoluzionaria sentenza resa qualche giorno fa dalla Corte di Cassazione (n. 11504 del 10 maggio 2017) abbia “mandato in soffitta “il criterio tradizionalmente utilizzato per la determinazione dell’assegno di divorzio – ossia la conservazione del tenore di vita avuto in costanza di matrimonio – per sostituirlo con quello della indipendenza economica del coniuge richiedente. Quale conseguenza inevitabile, alla luce dell’anzidetta pronuncia, sono già  numerosi i ricorsi sporti per la revisione dell’assegno divorzile.

La Cassazione - si rammenta - ha ritenuto che il divorzio, a differenza della separazione, estingue il rapporto matrimoniale sia sul piano personale che su quello patrimoniale; sicché ogni riferimento a tale rapporto, anche se solo sul piano economico, finisce illegittimamente per ripristinarlo.

Non è dunque configurabile alcun interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il medesimo tenore di vita matrimoniale, in quanto l’interesse essenzialmente tutelato con l’assegno di divorzio, non è tanto il riequilibrio delle condizioni dei coniugi, quanto piuttosto quello del raggiungimento dell’indipendenza economica (funzione assistenziale).

Indipendenza/autoresponsabilità economica del coniuge

Ed è proprio tale indipendenza economica - o anche autoresponsabilità - che il giudice deve verificare, quando è chiamato a decidere sulla spettanza dell’assegno (c.d. fase dell’an debeatur). Il coniuge richiedente, dal canto suo, è tenuto a fornire la prova circa la sussistenza delle condizioni per ottenere l’assegno, ossia, la mancanza di mezzi adeguati e l’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Contestualmente, il giudice non può omettere di considerare, oltre alle effettive capacità e possibilità di lavoro proprio, la sussistenza di ulteriori indici, quali ad esempio, il possesso di redditi propri di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari/immobiliari.

Sulla scorta di dette argomentazioni, nel caso esaminato, la Corte Suprema ha negato la spettanza dell’assegno di divorzio alla ex moglie di un soggetto benestante (che dunque aveva goduto di un alto tenore di vita in costanza di matrimonio), in quanto la donna aveva omesso di provare la sua non indipendenza economica; laddove, al contrario, era emerso che la stessa, imprenditrice, aveva un’elevata qualificazione professionale, titoli di alta specializzazione ed importanti esperienze professionali che ben le avrebbero consentito di raggiungere la suddetta indipendenza.

Separazione e mantenimento: permane lo stesso tenore di vita

Analoghe considerazioni non valgono invece per l’assegno di mantenimento a seguito di separazione, che, al contrario, deve continuare a consentire al coniuge beneficiario di mantenere lo stesso tenore di vita che possedeva in costanza di matrimonio. E questo, stante la sostanziale diversità tra contributo spettante al coniuge separato ed assegno divorzile, che si fondano su presupposti e su discipline normative totalmente differenti. In altre parole, la separazione personale dei coniugi, a differenza del divorzio, non elide, anzi presuppone la permanenza del vincolo coniugale. Sicché il dovere di assistenza materiale nel quale si attualizza l’assegno di mantenimento, conserva la sua efficacia e pienezza; così come rimane inalterato il principio di uguaglianza morale – giuridica tra i coniugi proprio in relazione all'obbligo di consentire al coniuge separato di mantenere lo stesso tenore di vita precedentemente goduto.

E’ quanto si evince dalla sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017, resa dalla Cassazione in ordine alla vicenda di separazione di un noto personaggio politico, oppostosi all'ingente assegno mensile di mantenimento richiesto dalla moglie. Ma gli Ermellini hanno messo a tacere le censure, facendo leva sull'elevato tenore di vita goduto dalla donna in costanza di matrimonio, che non avrebbe certo potuto mantenere con le proprie sostanze.

Non serve provare l’assoluta impossibilità di lavorare

Con sentenza n. 11538 dell’11 maggio 2017, la medesima Cassazione stempera un poco l’effetto di clamore suscitato dalla pronuncia (n. 11504) del giorno prima, questa volta riconoscendo la spettanza dell’assegno di divorzio alla ex moglie richiedente, pur se la stessa non aveva assolto allo stringente onere probatorio circa l’inesistenza assoluta di ogni possibilità di lavoro.

I Giudici Supremi hanno fatto qui appello alla natura assistenziale dell’assegno di divorzio, che deve essere disposto in favore della parte che non disponga di redditi sufficienti a condurre un’esistenza libera e dignitosa, pur dovendo essere contenuto – e nella specie lo era – nella misura che non permetta illegittimi arricchimenti. Nel caso in esame, l’assai modesto assegno mensile accordato alla moglie, altro non era che un mero contributo al suo mantenimento, in quanto svolgeva attività lavorative precarie, non percepiva un reddito regolare e, pur essendo assegnataria delle figlie, non possedeva nemmeno la casa coniugale, bensì altra abitazione messale a disposizione dai genitori.

Riconoscimento e determinazione dell'assegno

Al di là dei recentissimi pronunciamenti sopra illustrati, occorre dar conto di come la giurisprudenza anche attuale – assai fitta in tema di assegno divorzile – sia intervenuta ad integrare i criteri per il riconoscimento e la determinazione del predetto assegno, assieme a quelli espressamente previsti dalla Legge sul divorzio (durata del rapporto, condizioni dei coniugi, ragioni della decisione, contributo personale ed economico alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o comune).

Nuova convivenza anche more uxorio, stop all'assegno divorzile

Così, ad esempio, la Cassazione ha sancito lo “stop” all'assegno divorzile, qualora l’ex coniuge beneficiario abbia instaurato una stabile convivenza con altro soggetto. Una nuova famiglia, pur se di fatto, fa venir meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’ex coniuge, in quanto la costituzione di un nuovo nucleo rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale (Corte di Cassazione, sentenza n. 25528/2016).

In tal senso, anche la famiglia di fatto – tutelata dall’art. 2 Cost. come formazione stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo – è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto. Essa esclude quindi, se costituita dopo il divorzio, ogni solidarietà post – matrimoniale con l’ex coniuge, che deve considerarsi ormai esonerato dall'obbligo di corrispondere l’assegno divorzile (Corte di Cassazione, sentenza 19345/2016; ordinanza n. 17811/2015).

Non serve provare l’intimità della convivenza

Ma la Cassazione è andata oltre. Ha infatti precisato che la coabitazione dell’ex coniuge con un altro partner, fa venir meno l’assegno divorzile anche se manca la prova di una convivenza more uxorio e si tratti solo di “un’affettuosa amicizia”. In altre parole, niente assegno alla ex moglie che si trasferisce da un amico.

E’ quanto si legge nell'ordinanza n. 6009 dell’8 marzo 2017, ove gli Ermellini sostengono che non si può addossare all'ex coniuge tenuto a versare l’assegno, l’onere di dimostrare il grado di intimità sussistente tra la ex ed il suo nuovo partner. Così, ciò che nella specie ha fatto venir meno l’assegno, è la circostanza che la donna abbia abbandonato la casa coniugale per trasferirsi a casa di un presunto amico (non rileva se amante o meno) in modo stabile, tanto da contribuire mensilmente alle spese dell’appartamento in cui era andata a stare.

La convivenza deve essere stabile, non saltuaria

Sempre in tema di convivenza post divorzio, in un'altra pronuncia - ordinanza n. 4175 del 2 marzo 2016 – gli Ermellini hanno puntualizzato che una nuova relazione della beneficiaria, che tuttavia si concretizzi in una convivenza solo saltuaria senza alcuna condivisione delle spese, non giustifica la revoca dell’assegno di divorzio; soprattutto se questo fattore va ad aggiungersi alla condizione di precarietà lavorativa nella quale versa la beneficiaria medesima.

Niente assegno, anche se il convivente fallisce

Con altra recente ordinanza – n. 12879 del 22 maggio 2017 – il Supremo Collegio ha invece negato l’assegno divorzile alla ex moglie che aveva instaurato una nuova convivenza more uxorio, senza che rilevasse l’addotta circostanza del fallimento del nuovo compagno (che non era dunque più in grado di fornire assistenza materiale alla convivente).

Ex marito perde il lavoro, l’assegno si riduce

Ed ancora, dopo la fine del matrimonio, determinate circostanze possono apportare cambiamenti rispetto alle condizioni economiche assunte, in sede di divorzio, a fondamento dell’assegno (sì da giustificarne la revisione dell’importo). Alla luce di ciò, la Suprema Corte si è mostrata favorevole alla riduzione dell’assegno divorzile stabilito a favore della moglie, avendo l’ex marito nel frattempo perso il lavoro, sì da trovarsi in difficoltà nel garantire l’adempimento dell’obbligazione assunta. Contestualmente, la ex moglie era invece tornata a vivere dai suoi genitori e non aveva più necessità di continuare a percepire la somma predefinita in sede di divorzio (Corte di Cassazione n. 10787 del 3 maggio 2017).

La Corte ha inoltre ribadito che nel giudizio di modifica dell’assegno, si valutano solo le circostanze sopravvenute. Per cui al Giudice investito della domanda di modifica non è consentito procedere ad un’autonoma valutazione dell’entità dell’assegno o dei suoi presupposti, dovendo egli limitarsi a verificare se ed in quale misura le sopravvenute circostanze abbiano alterato l’equilibrio raggiunto nel precedente giudizio e, conseguentemente, adeguare l’obbligo di contribuzione alla nuova situazione patrimoniale – reddituale accertata, sino, eventualmente, alla revoca (Corte di Cassazione n. 787 del 13 gennaio 2017).

Ex coniuge nasconde ricchezza. Sì alle indagini tributarie

Sempre sul fronte “quantificazione dell’assegno divorzile”, la Corte – con ordinanza n. 4292 del 20 febbraio 2017 – dà il via libera alle indagini tributarie, se necessarie ad accertare che le condizioni economiche di uno dei coniugi siano profondamente migliorate. Così, nel caso esaminato, i giudici hanno legittimamente disposto l’accertamento tributario nei confronti di un uomo che, dopo il divorzio, aveva visto profondamente migliorare la propria posizione economica in forza di una cospicua eredità ricevuta alla morte del padre, oltre a diversi acquisti di beni di lusso superflui. Le indagini, disposte in favore della ex moglie, avevano messo in evidenza detto incremento di risorse economiche (con le conseguenti implicazioni sul calcolo dell’assegno divorzile), che invece il marito aveva tentato di nascondere nelle proprie dichiarazioni dei redditi.

Nuovo figlio, nuovi oneri. L’assegno può ridursi

Ancora, la nascita ed il mantenimento di un nuovo figlio avuto in una successiva unione familiare, con conseguente depauperamento dei redditi del coniuge obbligato, possono secondo la Cassazione – con sentenza n. 2959 del 3 febbraio 2017 - giustificare la riduzione dell’assegno divorzile in favore della ex moglie. In altri termini, ove a sostegno della richiesta di riduzione dell’assegno, il soggetto obbligato alleghi sopravvenuti oneri familiari, il giudice è tenuto a verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze, in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti. Ciò, salvo che la situazione patrimoniale complessiva dell’obbligato, sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri.

Disoccupazione del marito possidente, non esclude l’assegno

In altra pronuncia – ordinanza n. 10099 del 17 maggio 2016 – la Corte di Cassazione ha statuito che la disoccupazione del marito e l’attività lavorativa della moglie non valgono, di per sé, ad escludere il diritto di quest’ultima a percepire l’assegno divorzile dal primo. Questo perché, nel caso de quo, nonostante l’uomo non svolgesse alcuna attività di lavoro, aveva tuttavia a disposizione una notevole quantità di beni immobili e possedimenti, che gli conferivano complessivamente delle buone rendite, di modo che anche dopo il divorzio aveva mantenuto un certo significativo standard economico. D’altro canto la ex moglie si era trovata a svolgere attività lavorative semplici e mal retribuite, decadendo dalla condizione di agiatezza che aveva in costanza di matrimonio.

Comproprietà della casa coniugale, L’assegno non diminuisce.

L’assegno divorzile permane anche in caso di comproprietà della casa coniugale tra i coniugi. Lo ha chiarito la Corte con ordinanza n. 8158/2016, secondo la quale la comproprietà non può dirsi produttiva di alcun reddito che possa essere quindi valutato al fine di una riduzione dell’assegno dovuto, in questo caso, alla ex moglie.

Figli a studiare fuori, l’assegno non aumenta

Allo stesso modo, l’assegno rimane invariato (qui, nel senso che non va aumentato) anche se i figli si trasferiscono a studiare in altre città. Lo ha chiarito la Sesta Sezione civile con ordinanza n. 439 del 14 gennaio 2016, secondo la quale, stante la sostanziale indipendenza dei figli che, seppur saltuariamente, siano riusciti a provvedere almeno in parte - tramite lavori a tempo determinato e borse di studio – alle proprie spese personali, non si ravvede l’esigenza di aumentare il contributo economico a titolo di assegno divorzile, seppure gli stessi abbiano optato per lo studio universitario presso città diverse da quella di origine.

Matrimonio breve. L’assegno non ne risente

La spettanza dell’assegno in questione, infine, non risente dell’esigua durata del matrimonio. Difatti, laddove vi sia una grande sproporzione tra le condizioni economiche dei coniugi, quello più debole può vedersi riconosciuto l’assegno a prescindere dalla durata delle nozze – nel caso esaminato, di soli 3 mesi – che non può incidere sulla determinazione dell’an debeatur (ossia la spettanza dell’assegno), quanto piuttosto sul quantum (Corte di Cassazione, ordinanza n. 2343 del 5 febbraio 2017).

 

Quadro delle norme

art. 2 Cost.

Legge n. 898/1970

Corte di Cassazione, sentenza n.11504 del 10 maggio 2017

Corte di Cassazione, sentenza n. 11538 dell’11 maggio 2017

Corte di Cassazione, sentenza n. 12196 del 16 maggio 2017

Corte di Cassazione, sentenza n. 25528/2016

Corte di Cassazione, sentenza 19345/2016

Corte di Cassazione, ordinanza n. 17811/2015

Corte di Cassazione, ordinanza n. 6009 dell’8 marzo 2017

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4175 del 2 marzo 2016

Corte di Cassazione, ordinanza n. 12879 del 22 maggio 2017

Corte di Cassazione n. 10787 del 3 maggio 2017

Corte di Cassazione n. 787 del 13 gennaio 2017

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4292 del 20 febbraio 2017

Corte di Cassazione, sentenza n. 2959 del 3 febbraio 2017

Corte di Cassazione, ordinanza n. 10099 del 17 maggio 2016

Corte di Cassazione, ordinanza n. 8158/2016

Corte di Cassazione, ordinanza n. 439 del 14 gennaio 2016

Corte di Cassazione, ordinanza n. 2343 del 5 febbraio 2017

 

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