Con il decreto n. 43726 del 21 aprile (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 122 del 27 maggio), il ministero dell’Economia ha ridistribuito i controlli in materia di disciplina antiriciclaggio. Le violazioni fino a 250mila, infatti, dovranno essere segnalate alle direzioni provinciali delle Finanze e non più al citato Ministero. Alle direzioni provinciali spetta anche il compito di comminare le sanzioni. Le sanzioni inerenti a questo settore della normativa antiriciclaggio sono imposte non solo a chi commette l’infrazione, ma anche a quanti sono obbligati a segnalarle e che, in relazione all’attività di controllo svolta, hanno notizia dell’infrazione commessa. Il mancato rispetto dell’obbligo di comunicazione da parte dei soggetti che vi sono tenuti è punito con una multa dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione; per chi commette l’infrazione, la sanzione va dall’1 al 40% dell’operazione. Da ricordare, infine, che dal 14 marzo 2004 (con l’entrata in vigore del dl 56/04, che ha recepito la seconda direttiva antiriciclaggio), l’obbligo di segnalazione delle violazioni – da non confondersi con la segnalazione di operazioni sospette – è stato esteso dal settore bancario a quello dei professionisti. I quali al pari degli enti creditizi e degli intermediari finanziari devono segnalare al Ministero solo le violazioni riscontrate che superano i 250mila euro, mentre per quelle di importo inferiore a tale limite d’ora in poi si rivolgeranno alle direzioni provinciali.
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