L’antiriciclaggio impone il database

Pubblicato il 16 aprile 2006

Il ministero dell’Economia, negli articoli 5, 6 e 7 del decreto 141/06, che entrerà in vigore il 22 aprile 2006, stabilisce che i liberi professionisti e le società di revisione obbligati all’identificazione della clientela ai fini dell’antiriciclaggio dovranno registrare e conservare in un archivio i dati raccolti a tali fini. L’inserimento in archivio dovrà avvenire entro 30 giorni dal reperimento dei dati e l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal momento in cui il professionista viene a conoscenza delle modifiche dei dati identificativi. L’archivio, che sarà unico per ogni professionista e dovrà garantire la storicità delle informazioni, conterrà: i dati identificativi del cliente e del soggetto per il quale opera; l’attività lavorativa del cliente e della persona per conto della quale agisce; la data dell’identificazione; la descrizione della tipologia della prestazione professionale fornita, in base alla tabella nell’allegato A del provvedimento Uic del 24 febbraio 2006; il valore oggetto della prestazione professionale. Nell’articolo sono offerti i dettagli sul contenuto, sulla modalità della registrazione e sulla forma dell’archivio.   

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Direttiva sulla sostenibilità: ambito di applicazione e decorrenze

21/11/2024

Obbligo di rendicontazione di sostenibilità: a chi si rivolge

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi e fringe benefit tra conferme e novità

21/11/2024

Regime di transito doganale. L'adeguamento delle procedure slitta a gennaio 2025

21/11/2024

Legge di Bilancio 2025: premi di produttività e fringe benefit

21/11/2024

Codice della strada: sì definitivo alla Riforma, è legge

21/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy