L’antiriciclaggio impone il database

Pubblicato il 16 aprile 2006

Il ministero dell’Economia, negli articoli 5, 6 e 7 del decreto 141/06, che entrerà in vigore il 22 aprile 2006, stabilisce che i liberi professionisti e le società di revisione obbligati all’identificazione della clientela ai fini dell’antiriciclaggio dovranno registrare e conservare in un archivio i dati raccolti a tali fini. L’inserimento in archivio dovrà avvenire entro 30 giorni dal reperimento dei dati e l’aggiornamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dal momento in cui il professionista viene a conoscenza delle modifiche dei dati identificativi. L’archivio, che sarà unico per ogni professionista e dovrà garantire la storicità delle informazioni, conterrà: i dati identificativi del cliente e del soggetto per il quale opera; l’attività lavorativa del cliente e della persona per conto della quale agisce; la data dell’identificazione; la descrizione della tipologia della prestazione professionale fornita, in base alla tabella nell’allegato A del provvedimento Uic del 24 febbraio 2006; il valore oggetto della prestazione professionale. Nell’articolo sono offerti i dettagli sul contenuto, sulla modalità della registrazione e sulla forma dell’archivio.   

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