L’Ufficio italiano cambi, rileggendo il provvedimento del 24 febbraio destinato ai professionisti e analizzando alcune situazioni particolari, è tornato sugli obblighi antiriciclaggio e ne ha dato alcune nuove spiegazioni (documento 21 giugno 2006). In primo luogo, l’Uic ha analizzato il rapporto tra reati tributari e operazioni sospette, sottolineando come possa integrare “reato presupposto”, rispetto a quello di riciclaggio, anche quello previsto dall’articolo 2 del Dl 74/2000. Pertanto, il sospetto di un riutilizzo delle somme, dei beni o di altre attività rivenienti dalla condotta delittuosa rientra fra le casistiche oggetto di segnalazione. Analogamente, l’Uic ha ribadito che se uno o più iscritti al Registro dei revisori contabili esercitano la professione organizzati in forma societaria, si applicano gli obblighi antiriciclaggio. Viceversa, lo svolgimento dell’attività di pura imputazione dati, senza alcun intervento critico e nessuna responsabilità nella predisposizione dei risultati di tale elaborazione, non comporta obblighi. Infine, l’Uic ha ricordato che nel caso in cui il committente della prestazione professionale sia una fiduciaria, dovranno essere identificati solo la società e la persona fisica che la rappresenta, non il cliente-fiduciante per conto del quale la fiduciaria stessa opera, nei cui confronti il presidio antiriciclaggio verrà garantito dalla società fiduciaria.
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