L’annullamento del bando non determina, automaticamente, l’operatività della graduatoria già formata

Pubblicato il 13 novembre 2012 Con la sentenza n. 19595 del 12 novembre 2012, le Sezioni unite civili di Cassazione si sono pronunciate con riferimento al tema dell’assunzione nel pubblico impiego, sottolineando come il relativo diritto sorga esclusivamente a seguito del perfezionamento “di una fattispecie complessa costituita dalla perdurante efficacia di una graduatoria e dalla decisione di avvalersene manifestata dalla Pa per la copertura dei posti vacanti”.

Così, nei casi in cui venga disposto l’annullamento del nuovo bando di concorso, perché possa ritenersi operante un diritto all’assunzione per i soggetti presenti in una precedente graduatoria già formata, è necessario che l'amministrazione abbia dichiarato, in qualche momento, di volersene avvalere a mezzo di un’apposita determinazione.

La vicenda esaminata dalla Corte di legittimità era quello di un dipendente dell’agenzia delle Entrate che, a seguito dell'annullamento di un bando di concorso, aveva adito il Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto allo scorrimento in una graduatoria già formata ben sette anni prima.

Con la decisione, il Supremo collegio ha, altresì, precisato come nelle controversie come quella di specie, la competenza spetti al giudice amministrativo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Processo civile: il correttivo alla Riforma Cartabia entra in vigore

25/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: novità e semplificazioni per l’energia verde in Italia

25/11/2024

Misura Marchi +2024, un giorno per la domanda

25/11/2024

Buoni pasto: tetto del 5% alle commissioni a carico degli esercenti

25/11/2024

Diritto di critica nell'ambito del rapporto di lavoro: entro quali limiti?

25/11/2024

Decreto flussi: alle Corti d'appello la convalida di trattenimento dei migranti

25/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy