Lampedusa. Ancora una proroga del termine di sospensione

Pubblicato il 17 gennaio 2014 Poiché l’articolo 1, comma 612, della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità per il 2014), ha disposto il differimento al 31 dicembre 2013 (dal 1° dicembre 2012) del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, come pure dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono stati sospesi con effetto retroattivo – ha comunicato l’Inail il 15 gennaio 2014, nella sezione degli Atti Inail dedicata alle istruzioni operative - i versamenti dei premi in scadenza dal 16 giugno 2011 al 31 dicembre 2013, per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell’isola di Lampedusa al 12 febbraio 2011, data della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale in relazione all’eccezionale afflusso di cittadini provenienti dal Nord Africa.

Nel silenzio delle legge, in analogia a quanto stabilito dal comma 613 per i tributi, l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ritiene che anche per i premi assicurativi oggetto di sospensione vale la scadenza del versamento in unica soluzione del 16 gennaio 2014, maggiorati degli interessi al tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 sino alla data di effettivo versamento.

Resta valida l'alternativa della rateazione ordinaria, ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della Legge n. 389/1989, con applicazione degli interessi di rateazione nella misura vigente alla data di presentazione dell’istanza alla sede competente.

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