L'aliquota extra del 10% sui premi ai manager bancari è legittima
Pubblicato il 17 luglio 2014
Il prelievo del
10% sui premi di risultato erogati a
dirigenti ed amministratori del mondo della
finanza e delle
banche - introdotto dall’art. 33 del
D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 –
non è contrario all'articolo 3 della Costituzione.
Questa è la conclusione raggiunta dai giudici della Corte costituzionale, contenuta nella
sentenza n. 201 depositata il 16 luglio 2014.
La norma sotto accusa
L'articolo sottoposto al giudizio della Consulta dispone l'applicazione di una
aliquota addizionale del 10 per cento sui compensi erogati sotto forma di bonus e stock options, che eccedono il triplo della parte fissa della retribuzione, a dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nel settore finanziario nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nello stesso settore.
Norma costituzionale perchè scongiura speculazioni finanziarie
La sentenza 201 afferma come l'articolo 33 in discorso sia stato emanato con l’intento – confermato anche da un medesimo atteggiamento manifestatosi a livello internazionale – di
scoraggiare modalità remunerative variabili considerate pericolose per la stabilità finanziaria.
Infatti, la norma costituisce un
disincentivo per le consuetudini di concedere premi retributivi che “
possono avere l’effetto di condurre all’assunzione di rischi eccessivi di breve termine da parte della categoria di contribuenti sottoposta al prelievo”.
Tali soggetti, a causa del tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui godono e dell’aspirazione a maggiori guadagni personali, hanno elevate possibilità di porre in essere
attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità finanziaria.
Non si ravvisa, pertanto, alcun contrasto con le norme costituzionali.