L'aggravante di clandestinità è incostituzionale
Pubblicato il 09 luglio 2010
Sono state depositate lo scorso 8 luglio le motivazioni della sentenza n. 249/2010 con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'aggravante di clandestinità introdotta con il primo pacchetto sicurezza del 2008 dal Governo. Nel dettaglio, sono stati ritenuti incostituzionali, in quanto in contrasto con gli articoli 3, primo comma, e 25, secondo comma, della Costituzione, l’articolo 61, numero 11-bis, del codice penale, e, in via consequenziale, l’articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 contenente disposizioni in materia di sicurezza pubblica nonché l'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole “e per i delitti in cui ricorre l’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice”.
La Corte costituzionale, in particolare, giudicando le norme censurate come contrastanti con il principio di eguaglianza ha precisato che la condizione giuridica dello straniero non deve essere considerata come causa ammissibile di trattamenti diversificati e peggiorativi, specie nell’ambito del diritto penale. “Il rigoroso rispetto dei diritti inviolabili” – continua la Corte - “implica l’illegittimità di trattamenti penali più severi – come quello di specie - fondati su qualità personali dei soggetti che derivino dal precedente compimento di atti “del tutto estranei al fatto-reato”, introducendo così una responsabilità penale d’autore “in aperta violazione del principio di offensività“.
Inoltre- si legge in un altro passo della decisione – poiché “la ratio sostanziale posta a base della norma censurata è una presunzione generale ed assoluta di maggiore pericolosità dell’immigrato irregolare, che si riflette sul trattamento sanzionatorio di qualunque violazione della legge penale da lui posta in essere”, le disposizioni in oggetto sono da considerare, altresì, in contrasto con l’articolo 25 della Costituzione ai sensi del quale il soggetto deve essere sanzionato per le condotte tenute e non per le sue qualità personali.
La Corte costituzionale, sempre l'8 luglio scorso, ha depositato anche il testo della decisione n. 250 del 2010 con cui, per contro, è stata ritenuta costituzionalmente legittima la norma che introduce il reato di immigrazione clandestina per come disciplinato dall'articolo 10-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La norma in oggetto, in questo caso, non incriminerebbe un modo di essere della persona bensì uno specifico comportamento trasgressivo di norme vigenti.