Concordato con continuità aziendale assimilabile alle procedure di risanamento

Pubblicato il 01 dicembre 2018

L'agenzia delle Entrate, in merito alla procedura del concordato con continuità aziendale (articolo 186-bis del regio decreto 267/1942), spiega il corretto trattamento fiscale della sopravvenienza attiva derivante:

Con la risposta n. 85 del 23 novembre 2018, l'Agenzia scioglie i dubbi di una società in concordato con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 186-bis della legge fallimentare.

La procedura, ad avviso dell'Agenzia, è assimilabile a quelle di risanamento, ex articolo 88, comma 4-ter, del Tuir: detassazione parziale delle sopravvenienze attive da esdebitamento che non sono imponibili per la parte che eccede la somma di determinate componenti prodotte dall’impresa.

Identificazione delle “perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all’articolo 117 e non ancora utilizzate” di cui all'articolo 88, comma 4-ter, del Tuir.

Le componenti da considerare ai fini del calcolo sono valori riconducibili al soggetto in concordato. Pertanto, se la disposizione normativa prevede anche l’utilizzo delle perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate dalla fiscal unit, la stessa fa riferimento esclusivamente alle perdite prodotte dalla medesima società e trasferite al consolidato e non a quelle riferibili alle altre società che partecipano al consolidato.

Modalità di erosione degli interessi passivi di cui al comma 4 dell’articolo 96 del Tuir.

La ratio del regime previsto per le sopravvenienze attive da esdebitamento è di evitare che alcune poste sorte in capo al soggetto in stato di crisi finanziaria possano dar luogo a una riduzione degli imponibili dei successivi periodi d’imposta. Poiché gli interessi passivi pregressi, al pari delle perdite pregresse, rappresentano delle poste fiscali che negli esercizi successivi potrebbero dar luogo alla determinazione di un minor reddito imponibile, si ritiene che anche in relazione a tali oneri finanziari trovi applicazione la medesima regola di consumazione integrale prevista per le perdite fiscali.

Ciò significa, quindi, che tali interessi passivi devono intendersi consumati e non più riportabili negli esercizi successivi a prescindere dai limiti ordinari imposti all’utilizzo dal comma 4 dell’articolo 96 del Tuir.

Modalità tecnico-applicative della normativa in oggetto, in relazione alle modalità di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Il contribuente dovrà effettuare una variazione in diminuzione nel quadro RF del modello Redditi per un importo pari alla differenza tra la sopravvenienza attiva e la perdita di periodo (calcolata senza tener conto della sopravvenienza attiva), le perdite trasferite al consolidato nazionale e non ancora utilizzate e gli interessi passivi indeducibili.

L’ammontare della perdita trasferita al consolidato e non utilizzata dalla fiscal unit, sottratta dalla sopravvenienza attiva, sarà compensata nel modello Cnm diminuendo l’importo rilevato nel rigo CS1 che, pertanto, dovrà risultare ridotto rispetto all’anno precedente per l’importo delle perdite pregresse che risultano erose.

Applicazione del comma 4-bis del medesimo articolo 88 ai componenti derivanti dalla conversione del rimanente 5 per cento dei crediti non strategici in azioni di Classe B della società.

Se, in applicazione dei corretti principi contabili, la contabilizzazione della conversione evidenzia un provento, quest’ultimo concorre al reddito imponibile, secondo le modalità disposte dal Tuir (articolo 88, comma 4-bis).

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