L'Agenzia spiega la disciplina su perdite e svalutazioni dei crediti
Pubblicato il 05 giugno 2014
L'agenzia delle Entrate, con la
circolare 14 del 4 giugno 2014, fornisce ulteriori chiarimenti sulla
nuova disciplina della deducibilità, ai fini Ires e Irap, delle perdite e delle svalutazioni dei crediti (
legge Stabilità 2014).
Tra le precisazioni, la
deducibilità dall’Ires, a partire dal 2013, anche delle perdite sui crediti cancellati in
applicazione dei principi contabili nazionali. Ciò perché non sono cancellati gli elementi certi e precisi, necessari
per dedurre tali perdite.
Per gli
Enti creditizi e finanziari, è spiegato che la
deducibilità per le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela iscritti a bilancio che
comportano perdite o svalutazioni è spalmata in 5 anni e in quote
costanti. Resta la deducibilità integrale
nell’esercizio di realizzo per le perdite su crediti derivate da cessione a titolo
oneroso.
Per la deduzione delle rettifiche dei
crediti diversi da quelli verso la
clientela è ancora necessario verificare gli elementi certi e precisi.
Le regole sulla deducibilità delle rettifiche valgono anche in caso di imprese di assicurazione.
Nella circolare viene ricordato, inoltre, che per la
base imponibile Irap di assicurazioni, enti creditizi e finanziari, il valore
della produzione netta conterrà la rilevanza delle
rettifiche e delle riprese nette sui crediti, ma saranno da considerare solo quelli verso la clientela (o
verso gli assicurati per gli enti assicurativi) e iscritti a bilancio.