L'Agenzia spiega la disciplina su perdite e svalutazioni dei crediti

Pubblicato il 05 giugno 2014 L'agenzia delle Entrate, con la circolare 14 del 4 giugno 2014, fornisce ulteriori chiarimenti sulla nuova disciplina della deducibilità, ai fini Ires e Irap, delle perdite e delle svalutazioni dei crediti (legge Stabilità 2014).

Tra le precisazioni, la deducibilità dall’Ires, a partire dal 2013, anche delle perdite sui crediti cancellati in applicazione dei principi contabili nazionali. Ciò perché non sono cancellati gli elementi certi e precisi, necessari per dedurre tali perdite.

Per gli Enti creditizi e finanziari, è spiegato che la deducibilità per le rettifiche di valore sui crediti verso la clientela iscritti a bilancio che comportano perdite o svalutazioni è spalmata in 5 anni e in quote costanti. Resta la deducibilità integrale nell’esercizio di realizzo per le perdite su crediti derivate da cessione a titolo oneroso.

Per la deduzione delle rettifiche dei crediti diversi da quelli verso la clientela è ancora necessario verificare gli elementi certi e precisi.

Le regole sulla deducibilità delle rettifiche valgono anche in caso di imprese di assicurazione.

Nella circolare viene ricordato, inoltre, che per la base imponibile Irap di assicurazioni, enti creditizi e finanziari, il valore della produzione netta conterrà la rilevanza delle rettifiche e delle riprese nette sui crediti, ma saranno da considerare solo quelli verso la clientela (o verso gli assicurati per gli enti assicurativi) e iscritti a bilancio.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assenze ingiustificate tra contestazioni disciplinari e dimissioni di fatto

03/04/2025

Dimissioni di fatto e assenza ingiustificata tra norma, prassi e contrattazione collettiva

03/04/2025

Malattia, maternità, paternità e tubercolosi: i valori per le prestazioni 2025

03/04/2025

Bacio non consensuale alla collega? Licenziamento legittimo

03/04/2025

Pronto il nuovo modello per la dichiarazione di successione

03/04/2025

Licenziamento valido se notificato alla PEC del difensore eletto

03/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy