L’addebito porta al mantenimento solo in caso di disparità economica tra i coniugi
Pubblicato il 24 ottobre 2012
Secondo la Corte di cassazione –
sentenza n. 18175 del 23 ottobre 2012 – costituisce condizione essenziale per il sorgere del diritto al mantenimento in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, che questi sia privo di adeguati redditi propri, ossia di redditi che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, nonché sussista una disparità economica tra i coniugi.
Ne consegue che per l’eventuale statuizione dell’assegno a carico del coniuge infedele il giudice dovrà valutare caso per caso tutti i detti elementi.