La violenza sessuale nei confronti del minorenne, anche se di minore gravità, è sempre perseguibile d’ufficio
Pubblicato il 08 marzo 2012
La Corte di cassazione, con la
sentenza n. 8145 del 2 marzo 2012, ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui il Gip del Tribunale di Treviso aveva applicato, nei suoi confronti, la pena stabilita dall’accordo delle parti, quale imputato del reato di violenza sessuale per avere costretto con violenza e minacce la nipote minorenne a subire atti sessuali. La condotta ascrittagli era stata fatta ricadere nelle ipotesi di minore gravità di cui al terzo comma dell’articolo 609-bis del Codice penale.
E proprio in considerazione di detta circostanza l’uomo aveva avanzato ricorso dinanzi ai giudici di legittimità denunciando l’improcedibilità dell’azione penale per mancanza di querela. Secondo la sua difesa, infatti, la perseguibilità d’ufficio prevista dall’articolo 609 septies, comma 4 n. l), del Codice penale per l’ipotesi in cui la violenza è commesso nei confronti di minore, non trovava applicazione nel caso di minore gravità.
Diversa la lettura della norma data dalla Suprema corte, secondo cui l’ipotesi prevista per i casi di minore gravità di cui all’articolo 609 bis citato,
“costituisce un’attenuante ad effetto speciale e non una fattispecie autonoma di reato, sicché la stessa, in assenza di un’espressa previsione normativa, non esplica alcun effetto sul regime della perseguibilità di ufficio del reato”. In ogni caso – continua il Collegio -l’interpretazione del ricorrente non trovava neppure alcuna rispondenza nella ratio del’istituto.