Con la risoluzione n. 352 del 5 dicembre 2007, l’agenzia delle Entrate, richiamando la direttiva 2006/112/Ce, ha chiarito che la vendita di legname da parte del Corpo Forestale dello Stato deve essere assoggettata ad Iva, perchè rappresenta un’attività resa senza manifestazione di poteri pubblici. L’Agenzia ha sottolineato, inoltre, che l’entità dell’introito annuale complessivo derivante dalla vendita di legname è tale da poter anche generare una distorsione di concorrenza di una certa rilevanza. Non basta, quindi, il solo status di ente pubblico ad escludere dall’Iva le operazioni di vendita da esso svolte, ma contano le modalità con le quali l’attività viene esercitata.
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