La valutazione delle rimanenze di magazzino non può prescindere dall’andamento dell’economia

Pubblicato il 02 marzo 2010

I bilanci di ogni anno fanno i conti con la valutazione delle rimanenze di magazzino. Per quelli chiusi al 31 dicembre 2009, la corretta indicazione di queste poste di bilancio nel rendiconto annuale deve tenere in giusta considerazione anche gli effetti della crisi economica.

Il criterio generale di valutazione delle rimanenze di magazzino è quello al costo di acquisto o di produzione. Nel caso del costo di produzione si devono tenere in considerazione i costi diretti, ma anche le spese generali di produzione, cioè i costi non specificatamente correlati con la realizzazione di un singolo prodotto. Se il valore di produzione è inferiore al valore ordinario, l’imputazione in bilancio deve essere ugualmente fatta tenendo in considerazione la normal capacity, cioè il volume standard ottenibile dagli impianti. Vanno, comunque, sempre escluse dalla valutazione delle rimanenze, le spese generali e amministrative e quelle di vendita e le spese per ricerca e sviluppo.

Anche da un punto di fiscale, la valutazione delle rimanenze di magazzino deve seguire il criterio del costo di produzione, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 92 del Tuir. Se il valore effettivo di mercato dei prodotti e delle merci scende, però, sotto al costo di produzione è necessario procedere con una svalutazione. La valutazione delle rimanenze di magazzino al minore tra il costo e il valore di mercato va sempre fatta voce per voce. La rilevazione del valore di mercato va fatta su un significativo arco temporale che comprende l’ultimo mese dell’esercizio e i primi mesi di quello seguente.

La svalutazione delle rimanenze di magazzino rispetto al costo assume sempre rilevanza ai fini Irap; mentre per ciò che riguarda il reddito d’impresa (Ires), la svalutazione è deducibile solo nei limiti del valore normale rilevato nell’ultimo mese dell’esercizio.

Per una corretta valutazione delle rimanenze di magazzino dal punto di vista fiscale, si deve imputare una certa quota di spese generali di produzione. Per stabilire il livello corretto di spese indirette da considerare occorre basarsi su criteri che si riferiscono ad un livello ordinario di produzione. Dunque, in anni di crisi economica o di settore oppure in casi particolari di interventi di ristrutturazione aziendale, i livelli di attività effettiva da prendere a riferimento vengono fissati molto al di sotto di quelli normali. Il tutto cioè viene parametrato ad un valore standard ottenibile dagli impianti a regime e non è possibile, per esempio, sospendere i costi relativi al mancato utilizzo della capacità normale, dato che si tratta di oneri che, comunque, devono essere imputati a conto economico. Pertanto, si precisa che i costi generali o indiretti che devono essere considerati ai fini della valutazione delle rimanenze di magazzino devono essere imputati seguendo i corretti principi contabili (circolare ministeriale n. 40/81).

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