La trasformazione di una società di persone in Spa divide l’esercizio in due periodi d’imposta
Pubblicato il 20 giugno 2011
L’operazione che ha consentito la trasformazione di una società di persone in una società di capitali nel corso dell’anno 2010 prende il nome di trasformazione omogenea progressiva, la cui fattispecie è disciplinata dall’articolo 170 del Tuir, per ciò che concerne la disciplina relativa alle imposte sui redditi.
A seguito di tale operazione di trasformazione, l’esercizio in cui la stessa operazione è avvenuta risulta diviso in due differenti periodi d’imposta, con la conseguente necessità di determinare il reddito dei singoli periodi.
Ai fini della corretta determinazione del reddito da imputare in ciascuno di questi due periodi d’imposta, occorre stabilire con esattezza la data a partire dalla quale decorrono gli effetti della trasformazione. Si parte proprio da questa data per distinguere l’esercizio in due distinte frazioni e per definire con precisione il momento in cui la società passa da soggetto Irpef a soggetto Ires (o viceversa).
Con la citata operazione di trasformazione, infatti, non si determina l’estinzione di un soggetto giuridico con il conseguente sorgere di un altro soggetto, ma si realizza solo il passaggio della società da un certo sistema di imposizione ad un altro. Per tali ragioni, la determinazione della data da cui far cessare un periodo d‘imposta e farne sorgere un altro risulta fondamentale. A tal fine, si fa riferimento alle norma civilistiche che regolano la nascita delle diverse fattispecie di società. Tuttavia, con la trasformazione omogenea progressiva è possibile che i peridi d’imposta che si vengono a determinare possano essere superiori o inferiori a 12 mesi, di conseguenza i componenti negativi da indicare in Unico 2011 devono essere ragguagliati all’effettiva durata.
Secondo quanto espressamente previsto dall’articolo 110 Tuir, comma 5, nel caso i due periodi considerati abbiano una durata inferiore o superiore a 12 mesi, è necessario procedere al ragguaglio ad anno di alcuni componenti negativi, calcolando i dodicesimi di competenza di ciascun periodo di imposta. È ciò che avviene nel caso, per esempio, degli ammortamenti di beni materiali, delle spese di manutenzione, della svalutazione dei crediti legali e degli accantonamenti per rischi su crediti. Per tali componenti, si deve adottare il criterio del pro rata temporis, che permetterà di calcolare i dodicesimi di “competenza” di ciascun periodo d’imposta prima per la società di persone e poi la trasformata società di capitali.
Con la suddetta operazione di trasformazione omogenea da società di persone a Spa o Srl, cambia anche la tassazione da effettuare (si passa da soggetto Irpef a soggetto Ires) e per individuare l’anno di versamento delle imposte occorre verificare l’anno di scadenza della presentazione della dichiarazione. Per esempio, non vi è alcun obbligo per la società di capitali di versare l’acconto Ires, subito dopo la trasformazione, dato che nel periodo precedente la Spa non esisteva, mentre i soci restano obbligati al versamento dell’imposta personale. Se la trasformazione avviene dopo che i soci hanno già versato la prima rata oppure le rate di acconto, la somma pagata dai soci verrà scomputata dall’Irpef dovuta dagli stessi sui propri redditi.
Relativamente ai termini per presentare la dichiarazione dei redditi ed effettuare i necessari versamenti, è stabilito che la dichiarazione dei redditi relativa al periodo ante trasformazione deve essere presentata, in via telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data in cui ha effetto la trasformazione. Se la trasformazione avviene entro marzo, i termini per il versamento del saldo e dell’acconto scadono nello stesso anno (entro il 31/12); se la trasformazione, invece, avviene dal mese di aprile in poi, i termini per effettuare i versamenti delle imposte scadono nell’anno successivo a quello in cui è avvenuta l’operazione.