L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 138 dell'8 luglio 2002 - che contempla la definizione transattiva dei debiti iscritti a ruolo, come accordo di tipo privatistico, consentendo la riscossione anche solo di parte del credito iscritto a ruolo nei casi in cui ciò si dimostri maggiormente proficuo rispetto allo svolgimento della riscossione coattiva - è stato oggetto di attenzione della circolare dell'agenzia delle Entrate n. 8, del 4 marzo 2005. I punti salienti del documento riguardano il fatto che non sussistono limitazioni quantitative in merito all'importo del credito transabile; possono essere definiti i soli tributi di competenza esclusiva dello Stato, escludendo l'Irap e i tributi locali; la procedura può essere attivata anche in presenza di una controversia o di una lite potenziale in corso, mentre sono escluse dalla transazione le imprese per le quali sussiste il rischio di fallimento, perché in caso di revocatoria l'Amministrazione finanziaria potrebbe incorrere nel rischio di restituire le somme incassate.
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