La Tosap, tassa di occupazione spazi e aree pubbliche, deve essere applicata quando viene sottratto lo spazio pubblico all'uso generalizzato della collettività e viene creata, in favore ai soggetti che la costituiscono, una situazione di uso privileggiato. L'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 507/1993, sancisce che sono soggette a tassazione tutte le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e sui beni appartenenti al pubblico demanio o sul patrimonio indisponibile di Comuni e Province. La tassa è dovuta anche nel caso di occupazioni effettuate senza permesso o quando l'occupazione non dipende dalla volontà del soggetto che la esegue. Il presupposto per l'applicazione sussiste quando il suolo pubblico viene utilizzato per interessi privati e quando sullo stesso vengono apposte strutture temporanee o permanenti. La sentenza numero 8106 del 28 aprile 2005 della Corte di Cassazione, ha affermato che sono esenti dalla Tosap i varchi posti a filo con il manto stradale (varchi a "raso"), che vanno distinti dai passi carrabili. Per questi ultimi è, invece, prevista l'applicazione del tributo; in quanto, come nel caso dei cartelli segnaletici di divideto di sosta, essi conferiscono un'utilità al privato.
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