La tardiva domanda di rinnovo del permesso di soggiorno va comunque esaminata
Pubblicato il 01 ottobre 2012
Con l’
ordinanza n. 15129 depositata il 10 settembre 2012, la Corte di cassazione ha spiegato come la spontanea presentazione, ai sensi dell'articolo 13, comma secondo, lettera b), del Decreto legislativo n. 286/1998, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno oltre il termine di sessanta giorni dalla sua scadenza non consente l'espulsione automatica dello straniero; quest’ultima, infatti, può essere disposta solo se la domanda sia stata respinta per la mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti dalla legge per il soggiorno dello straniero sul territorio nazionale.
Sulla base di detto assunto i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato da un cittadino albanese avverso il provvedimento con cui il Giudice di pace di Macerata aveva respinta la sua opposizione al decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Macerata in considerazione della ritardata presentazione della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno. Secondo la Corte, in particolare, l’amministrazione doveva comunque esaminare la domanda tardiva e non procedere all'espulsione immediata.
Accolte, pertanto, le contestazioni del deducente il quale aveva contestato la mancata valutazione del fatto che il termine per la presentazione della domanda di rinnovo non era perentorio, la mancata valutazione della documentazione attestante i giustificati motivi di ritardo e la mancata traduzione del provvedimento di espulsione nella lingua conosciuta dal ricorrente ma solo in lingue a lui non note.