L’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 20 maggio 1970) prevede che il datore di lavoro possa adottare provvedimenti disciplinari verso il lavoratore, purché rispetti talune condizioni di legge, quali la preventiva contestazione dell’addebito e l’audizione del lavoratore a sua difesa. Le norme disciplinari che hanno ad oggetto le sanzioni, le infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata e alle procedure di contestazione delle stesse, vanno portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Vi è, in ogni caso, il limite temporale di cinque giorni dalla contestazione per scritto del fatto che ha scatenato i provvedimenti disciplinari diversi e più gravi del rimprovero verbale, entro cui applicare tali provvedimenti. La non ottemperanza del datore alle regole di cui al citato articolo di legge comporta che il relativo provvedimento disciplinare sarà soggetto a nullità.
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