Il decreto dell’Economia attuativo del comma 46 della Finanziaria 2008, pronto all’ufficializzazione, prevede che per le operazioni straordinarie l’imposta sostitutiva sui disallineamenti possa essere applicata anche ai singoli gruppi di beni distinti per coefficiente di ammortamento e per anno di acquisizione.
Nel conferimento, la legge n. 244/2007 concede alla società conferitaria di attribuire rilevanza fiscale ai maggiori valori emersi, limitatamente alle immobilizzazioni (materiali e immateriali), corrispondendo l’imposta sostitutiva compresa tra il 12 e il 16 per cento. Il decreto dell’Economia chiarisce che, a questi fini, rileva la classificazione nelle immobilizzazioni materiali e immateriali, compreso l’avviamento, effettuata dalla conferitaria. L’affrancamento dalla sostitutiva riguarda perciò i beni che, iscritti in queste voci, erano allocati presso la conferente nell’attivo vincolante. E può riguardare anche le differenze iscritte sui beni ricevuti in operazioni di fusione e scissione, che abbiano le stesse classificazioni.
La scelta per l’assoggettamento (che può essere parziale quando riguardi l’intero valore di sei categorie omogenee di immobilizzazioni, cioè: aree fabbricabili con stessa destinazione urbanistica, aree non fabbricabili, fabbricati strumentali per natura, per destinazione e fabbricati non strumentali e, infine, beni mobili raggruppati per aliquota di ammortamento ed anno di acquisto) si perfeziona col versamento della prima rata (30 per cento) della sostitutiva, entro il termine per il pagamento del saldo Ires dell’esercizio dell’operazione o, in caso di opzione ritardata, di quello successivo. Le due altre rate (40% e 30%) sono maggiorate di interessi (2,5% l’anno).
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