La sospensione dell’attività imprenditoriale è un istituto disciplinato dall’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (c.d. Testo Unico sulla sicurezza), finalizzato a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare nonché a far cessare il pericolo per la salute e sicurezza dei lavoratori. In merito è essenziale specificare che deve intendersi per attività imprenditoriale ogni unità produttiva dotata di una sua individualità e rientrante nella definizione d'imprenditore ex art. 2082 c.c.
Il D.L. n. 145/2013, convertito dalla Legge. n. 9/2014, ha aumentato le somme aggiuntive per la revoca del provvedimento di sospensione. La circolare n. 5 – ministero del Lavoro – apporta chiarimenti sull'applicabilità della maggiorazione.
La
competenza ed i presupposti
La
competenza all’adozione del relativo provvedimento è - così come
chiarito dal
Ministero del Lavoro con circolare n. 33/2009 - assegnata agli organi
di
vigilanza:
- del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- delle
AA.SS.LL.
Più
nel particolare, gli ispettori del Ministero del Lavoro sono tenuti a sospendere la parte dell’attività
imprenditoriale interessata dalle violazioni nel caso in cui
riscontrino:
>
l'impiego di personale non risultante dalla
documentazione obbligatoria in misura
pari o superiore
al 20% del totale dei lavoratori presenti
sul luogo di lavoro. Da
notare che la sospensione va adottata nel caso in cui sia irregolare
almeno il
20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, sia “in
nero” che
regolarmente assunti;
> gravi
e reiterate violazioni in materia di
tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro nei seguenti ambiti:
→ attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricali; lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi;
→ lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei;
→ ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, individuate con DPCM, su proposta dei Ministri del lavoro, e della salute.
Il
personale ispettivo
delle AA.SS.LL., in virtù di una competenza di carattere generale in
materia di
salute e sicurezza, può adottare il provvedimento di sospensione anche
in ogni
altro ambito o settore merceologico.
Le
violazioni in materia
di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che costituiscono il
presupposto
per l’adozione del provvedimento di sospensione sono quelle individuate
nell’Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 (in attesa di un decreto che le
individui).
Le
gravi e reiterate violazioni
Per l’art.
14, comma 1, D.Lgs. n. 81/2008, si ha
reiterazione quando, nei 5 anni
successivi alla commissione di una violazione oggetto di
prescrizione
dell'organo di vigilanza ottemperata dal contravventore
o di una violazione accertata con
sentenza definitiva, lo stesso soggetto
commette
più violazioni della stessa indole.
Il
Ministero del Lavoro - circolare n. 33/2009 - ha chiarito che si devono
intendere della stessa indole le violazioni della medesima disposizione
e
quelle di disposizioni diverse individuate sempre nel citato Allegato I
al T.U.
sulla sicurezza.
Infine,
nel caso di specie, la circolare ministeriale ha specificato che, a
seguito di
sospensione dell’attività imprenditoriale per violazioni in materia di
salute e
sicurezza ed adozione del provvedimento di prescrizione obbligatoria,
rimane
comunque possibile permettere la prosecuzione dell’attività per il
tempo
strettamente necessario all’eliminazione delle irregolarità accertate
ed in
adempimento alla prescrizione stessa.
Casi
in cui il provvedimento non va adottato
Il
provvedimento va di
norma adottato salvo circostanze
particolari che suggeriscano,
sotto il profilo dell’opportunità, di
non adottarlo, ovvero nel caso in cui lo stesso:
- possa
determinare una situazione di pericolo maggiore per
l’incolumità di
lavoratori e terzi;
- possa
compromettere il regolare funzionamento di un’attività di
servizio pubblico
anche in concessione.
Con
particolare
riferimento
alla sospensione per lavoro irregolare, gli
ispettori del lavoro non possono applicare il provvedimento di
sospensione:
quando
rischino di arrecare grave danno agli impianti ed attrezzature
(es: in
attività a ciclo continuo) o ai beni (es: frutti maturati o
allevamento
di animali);
qualora
il lavoratore “in nero” risulti l’unico occupato dall’impresa;
tuttavia
lo stesso sarà allontanato finché il datore di lavoro non abbia
provveduto alla
sua regolarizzazione. A tal fine si intende “lavoratore occupato”
qualsiasi
prestatore di lavoro, anche autonomo, a prescindere dalla tipologia
contrattuale utilizzata (collaboratore familiare, socio lavoratore,
associato
in partecipazione con apporto di lavoro, ecc).
Effetti
del provvedimento
Gli
effetti del provvedimento di sospensione vanno circoscritti alla
singola unità
produttiva in cui si sono stati verificati i presupposti per la sua
adozione e,
con riferimento all’edilizia, all’attività svolta dall’impresa nel
singolo
cantiere.
In caso di
sospensione nelle
ipotesi di lavoro irregolare, gli effetti della sospensione possono
essere fatti decorrere:
- dalle ore
12.00 del giorno
lavorativo successivo;
- dalla
cessazione dell'attività lavorativa in corso che
non può
essere interrotta, salvo che
non si
riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la
salute
dei lavoratori o dei terzi.
Adozione
su segnalazione e obbligo di motivazione
Il
provvedimento di sospensione può essere adottato anche su segnalazione
di
altre pubbliche amministrazioni purché non siano trascorsi più
di 7 giorni
dall’accertamento e sempre che le segnalazioni specifichino tutti i
presupposti
per l’adozione, compreso il numero e le generalità dei lavoratori in
nero e di
quelli presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo
(circolare minlavoro n. 33/2009).
A seguito
della sentenza della Corte Costituzionale, n. 310/2010 - che ha
dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, c. 1, D.Lgs. n. 81/2008,
nella
parte in cui esclude l’applicazione ai provvedimenti di sospensione
dell’art.
3, c.1, L. n. 241/1990 - i provvedimenti
adottati dagli Ispettori del lavoro e dai Funzionari
ispettivi delle
AA.SS.LL., vanno motivati in fatto
e in diritto.
La
revoca del provvedimento ed i nuovi importi
Il
provvedimento di sospensione va revocato a seguito di:
-> regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria; -> accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; -> pagamento di una somma aggiuntiva, rispetto alle sanzioni civili, penali ed amministrative dovute. |
Il D.L. n.145/2013, convertito dalla Legge. n. 9/2014, ha
aumentato le somme aggiuntive del 30% rispetto all’originaria
formulazione,
per cui attualmente le stesse ammontano
a:
euro
1.950 nelle ipotesi
di sospensione per lavoro irregolare;
euro
3.250 nei casi di sospensione
per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della
salute e della
sicurezza sul lavoro.
In merito,
il Ministero del Lavoro, con circolare n. 5/2014 ha specificato che i nuovi importi trovano applicazione in
relazione alle richieste di revoca del provvedimento effettuate dal
24.12.2013,
anche se riferite a condotte poste in essere prima di tale data.
Per la
regolarizzazione dei lavoratori, non sono ammesse le tipologie
contrattuali che
richiedono la forma scritta “ad substantiam”, né il lavoro
intermittente.
SOSPENSIONE
DELL’ATTIVITA’
Vecchie somme aggiuntive |
Nuove somme aggiuntive |
€ 1500 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare |
€ 1950 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare |
€ 2500 nei casi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro |
€ 3250 nei casi di sospensione per gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro |
Inottemperanza
al provvedimento
In caso di
inottemperanza al provvedimento di sospensione il datore di
lavoro è
punibile penalmente:
> con
la pena dell’arresto fino a 6 mesi
nelle ipotesi di sospensione
per gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e
della sicurezza sul lavoro;
> con
la pena alternativa dell’arresto da 3 a
6 mesi o dell’ammenda da € 2.500 ad € 6.400 nelle ipotesi di
sospensione
per lavoro irregolare. Nel caso di specie è applicabile la prescrizione
obbligatoria che comporta l’ammissione al pagamento della somma pari ad
¼ del
massimo dell’ammenda, ovvero pari ad € 1.600.
Ricorsi
Entro
30 giorni è ammesso ricorso:
- alla
Direzione Regionale del Lavoro territorialmente competente, avverso i
provvedimenti di sospensione degli ispettori del lavoro;
- al
Presidente della Giunta Regionale, avverso i provvedimenti di
sospensione
adottati dal personale ispettivo delle AA.SS.LL.;
che sono
tenuti a pronunciarsi entro 15 giorni dalla notifica del ricorso stesso.
Decorso
inutilmente tale termine il provvedimento di sospensione perde
efficacia.
Provvedimento
interdittivo
L’adozione
del provvedimento di sospensione va comunicata
all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e
forniture di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 163/2006, ed al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di
rispettiva competenza,
al fine dell’adozione, da parte del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento
interdittivo alla contrattazione con le PP.AA. ed
alla partecipazione
a gare pubbliche che rappresenta un provvedimento sanzionatorio che si
va ad
aggiunge agli altri.
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