La sanzione per la mancata comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione è applicabile solo nel caso in cui, a seguito di licenziamento di lavoratori a cui si applica il contratto a tutele crescenti, sia stata proposta al lavoratore la conciliazione.
Quando ricorrano i presupposti, qualora non si comunichi entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro l'avvenuta, ovvero la non avvenuta, conciliazione, al datore di lavoro è applicabile la sanzione amministrativa che va da euro 100,00 ad euro 500,00 per ogni lavoratore interessato.
La sanzione ridotta ex art. 16, Legge n. 689/1981 è pari ad euro 166,66 per ogni lavoratore interessato e, nel caso di specie, si ritiene applicabile la diffida ex art. 13, D.Lgs. n. 124/2004 (sanzione amministrativa pari ad euro 100,00 per ogni lavoratore interessato).
Ad ogni modo si ricorda che la comunicazione in questione non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolva durante il periodo di prova.
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