La sanzione per la comunicazione di conciliazione nel contatto a tutele crescenti

Pubblicato il 05 marzo 2015 Per il licenziamento dei lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti, il Legislatore ha previsto l’introduzione di una nuova conciliazione facoltativa che:

- è ammessa entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento e, quindi, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso;

- può essere fatta presso una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile (Commissione di Conciliazione presso le Direzioni Territoriali del Lavoro e sedi sindacali) e all’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Commissioni di certificazione).

Il datore di lavoro avrà, inoltre, un nuovo obbligo consistente nella comunicazione, entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, dell’avvenuta o non avvenuta conciliazione e, a tal fine, il modello UniLav dovrà essere integrato.

La mancata comunicazione de quo sarà punita con la sanzione amministrativa che va da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy