La sanzione per la comunicazione di conciliazione nel contatto a tutele crescenti
Pubblicato il 05 marzo 2015
Per il licenziamento dei lavoratori assunti con
contratto a tutele crescenti, il Legislatore ha previsto l’introduzione di una nuova
conciliazione facoltativa che:
- è ammessa entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento e, quindi,
entro 60 giorni dalla data di comunicazione del recesso;
- può essere fatta presso una delle sedi di cui all’articolo 2113, comma 4, del codice civile (
Commissione di Conciliazione presso le Direzioni Territoriali del Lavoro e
sedi sindacali) e all’articolo 76 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (
Commissioni di certificazione).
Il datore di lavoro avrà, inoltre, un
nuovo obbligo consistente nella
comunicazione,
entro 65 giorni dalla cessazione del rapporto, dell’avvenuta o non avvenuta conciliazione e, a tal fine, il modello UniLav dovrà essere integrato.
La mancata comunicazione de quo sarà punita con la
sanzione amministrativa che va da euro 100 ad euro 500 per ogni lavoratore.