Continua l’analisi del testo della Finanziaria 2008 con le considerazioni sulla possibilità concessa dal comma 91 ai contribuenti che intendono effettuare la rivalutazione dei terreni agricoli ed edificabili e delle partecipazioni in società, per ridurre o evitare del tutto la plusvalenza che si realizzerebbe con la successiva vendita. Nello specifico, la norma riapre il termine per tali rivalutazioni che viene fissato al 30 giugno 2008, data entro la quale dovrà essere pagata l’imposta sostitutiva del 4%, nel caso di terreni e partecipazioni qualificate, e del 2%, nel caso di partecipazioni non qualificate, oppure la prima delle due o tre rate. Il 1° gennaio 2008 deve essere considerata quale data di riferimento dei valori, ciò consente di considerare le variazioni urbanistiche intervenute fino a tale data. È possibile evitare il versamento della terza rata relativa alle rivalutazioni effettuate entro il 30 giugno 2006 se il bene è oggetto di nuova rivalutazione. La riapertura dei termini appare in alcuni casi particolarmente favorevole, ad esempio nei casi di partecipazioni qualificate e di quelle donate. Nell’articolo viene offerto uno specchietto che riassume vantaggi e penalizzazioni della disposizione.
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