La riproduzione va sempre autorizzata

Pubblicato il 12 maggio 2010
La Cassazione, con sentenza 11300 del 2010, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui i giudici di appello avevano escluso che la Rai, trasmettendo le parole di alcune canzoni durante un programma karaoke, avesse violato il diritto d'autore dei compositori. Secondo la Corte d'appello, in particolare, la visualizzazione delle parole del testo delle canzoni non costituiva una "riproduzione del testo" e, conseguentemente, non poteva aver leso alcun diritto.

Di diverso avviso i giudici di legittimità, i quali, per contro, hanno spiegato che la proiezione del testo di una canzone su uno schermo televisivo, poiché presuppone la registrazione del testo stesso su un supporto, qualunque esso sia, costituisce comunque un atto di riproduzione che, in quanto tale, se non è autorizzato dalla Siae, pone in essere una violazione del diritto d'autore.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

IRAP 2025: scadenza, novità e soggetti obbligati

24/04/2025

Decreto bollette, ok del Senato. Novità per le auto aziendali

24/04/2025

Bonus colonnine domestiche, nuova finestra per il contributo su spese 2024

24/04/2025

Reperibilità notturna in sede: è orario di lavoro e va retribuita adeguatamente

24/04/2025

Nuove soglie dimensionali per i bilanci 2024

24/04/2025

Acconti IRPEF 2025, in Gazzetta Ufficiale il decreto correttivo

24/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy