Non può essere considerata ammissibile l’impugnazione, contenente la richiesta di riesame di una misura cautelare personale, avanzata mediante telegramma dettato dal difensore per telefono, mancando il requisito formale della sottoscrizione autenticata.
Lo afferma la prima sezione penale della Corte di cassazione con sentenza n. 44660 del 27 novembre 2009 osservando come la modalità suddetta non possa “garantire la certezza in ordine all’autenticità della provenienza e all’identità dell’impugnante”. La Corte richiama, in merito, il principio per il quale anche per il difensore la sottoscrizione dell’atto con cui propone impugnazione è un requisito formale, richiesto a pena di inammissibilità, dell’atto a cui non può surrogare il telegramma dettato telefonicamente. Anche con riferimento alle modalità ammissibili di presentazione delle istanze, ossia l’invio per posta del telegramma, si richiede di riportare sul telegramma la formula dell’autenticazione della firma.
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